Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6137 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. II, 12/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1819/2005 proposto da:

G.F. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS) in G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato LONGO Mauro,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRECO DANIELE,

SAPONARO SANDRA;

– ricorrenti –

contro

P.A. (OMISSIS), S.L.

(OMISSIS), R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato VANNI

Roberto, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANFANI

GUIDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1867/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato GRECO Daniele, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo inammissibilità del terzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 16.9.1995 F. e G.A. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, P. A. e S.L., perchè previo accertamento della linea di confine tra le particelle (OMISSIS) di loro proprietà e quelle (OMISSIS) di proprietà dei convenuti, costoro fossero condannati alla restituzione in loro favore delle particelle illegittimamente da loro occupate, riconducendo al primitivo tracciato lo stradello che correva tra gli opposti fondi, come delineato nella planimetria allegata agli atti Cavallina dell’8.2.78 e del 23.5.1978.

A fondamento della domanda gli attori esponevano di avere acquistato con atto per notaio Gunnella di Firenze dell’1.6.1984 da M. e C. un appezzamento di terreno agricolo, sito nel comune di (OMISSIS) e riportato nel locale catasto terreni al fl. (OMISSIS), part. (OMISSIS), che fruiva della servitù di passo pedonale e carrabile su una stradetta che dipartendosi dalla strada comunale si svolgeva nel tratto a confine tra le part. (OMISSIS) di loro proprietà e quella (OMISSIS) dei convenuti; senonchè, a seguito dello sconfinamento operato dai confinanti, sia le part.le (OMISSIS), sia le part. (OMISSIS), sebbene in misura minore,risultavano occupate dai convenuti, che avevano spostato lo stradello come rappresentato nelle mappe catastali.

I convenuti, costituitisi, contestavano l’avverso dedotto, adducendo che erano stati gli attori ad invadere lo stradello di proprietà comune; chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attorca e in via riconvenzionale la condanna degli stessi alla rimessione in pristino dello stradello a loro cura e spese.

L’adito Tribunale con sentenza n. 2453/99 rigettava la domanda attrice, ritenendo sulla scorta della CTU che il terreno su cui sorgeva lo stradello faceva parte della particella (OMISSIS) (originaria part. (OMISSIS)) di pertinenza dei danti causa del P. ed era gravata di servitù a favore della particella risultante dal frazionamento come particella (OMISSIS), risultando dagli accertamenti peritali una errata rappresentazione catastale dei terreni acquistati dalle parti.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1867/03 depositata il 28.2.04, rigettava l’appello proposto dagli attori e, in accoglimento dell’appello incidentale avanzato dai convenuti e dalla terza chiamata in causa, condannava gli stessi alla rimessione in pristino a loro cura e spese dello stradello oggetto di causa; dichiarando compensate per la metà le spese dei due gradi di giudizio e ponendo la restante parte a carico degli originali istanti.

Per la cassazione della decisione ricorrono G. e B. esponendo tre motivi cui resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., nonchè per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto non corrispondente al vero che la planimetria allegata all’atto per notaio Cavallina del 25.3.1978 sia perfettamente coincidente con la superficie compravenduta nella parte dispositiva e con lo stato dei luoghi all’epoca dello stesso rogito, nel senso che non risultava affermato che il confine della porzione di terreno venduta fosse costituita dalla stradella interposta fra le particelle (OMISSIS) degli attori e (OMISSIS) del convenuti; i contratti e le planimetrie esibite erano perfettamente concordanti nell’indicazione delle particelle compravendute rispettivamente alle parti in causa, errando semmai soltanto nella delimitazione della stessa stradella poderale; in particolare, la documentazione esibita dalle parti concordava nell’attribuzione delle part.le (OMISSIS) agli attori, mentre la Corte di merito le aveva attribuite ai convenuti-appellati P.- R., contravvenendo in tal modo non soltanto a quanto disposto contrattualmente dalle parti, ma anche a quanto affermato dalle stesse in corso di causa e a quanto accertato dalla c.t.u..

Si sostiene che la Corte di merito sarebbe in corsa in errore nel ritenere discordanti i contratti e le planimetrie partendo dal solo ed esclusivo presupposto della errata rappresentazione della stradella poderale, perchè, partendo dal dato non contestato dell’appartenenza della part. (OMISSIS) alla loro proprietà e tenuto conto che i contratti e le planimetrie erano pienamente concordanti nell’identificazione delle particelle compravendute rispettivamente alle parti in causa, errando semmai solamente nella delimitazione della detta stradella poderale, la Corte di merito avrebbe dovuto limitare la sua indagine all’individuazione di eventuali variazioni del tracciato dello stradello poderale, non disponendo di altri mezzi di prova, quali una precisa misurazione della superficie dei terreni di proprietà di esse attori-ricorrenti, incorrendo, per ciò stesso, nell’errore di ignorare non soltanto quanto disposto contrattualmente, ma anche quanto affermato in corso di giudizio dalle stesse parti in causa.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nel punto in cui ha ritenuto che i G.- B. hanno affermato nei loro atti che la stradella poderale abbia sempre costituito il confine fra la loro proprietà e quella dei sig.ri P., avendo gli stessi piuttosto affermato più volte che il detto tracciato campestre è stato spostato rispetto all’originale sua posizione riportata nelle planimetrie allegate ai contratti versati in giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa e viziata motivazione sull’esatto tracciato del confine fra le varie particelle di attori e convenutici fine di restituire ai proprietari la piena disponibilità delle particelle (OMISSIS) essendosi, invece, limitata ad accertare la corrispondenza fra l’attuale tracciato della stradella poderale e quello precedente alla stipula dei rispettivi contratti di compravendita.

I primi due motivi,essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perchè sono infondati. Ed invero, la Corte di merito, con motivazione adeguata alle risultanze processuali e priva di imperfezioni sul piano logico e giuridico, ha ripercorso con l’ausilio dei risultati della nuova c.t.u., disposta in appello, l’intera vicenda contrattuale delle parti in causa,pervenendo allo stesso risultato posto a base della decisione di primo grado. Asserisce, infatti, la Corte di merito che dall’esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie allegate risulta chiaramente che la stradella interpoderale in discussione costituiva il confine tra quanto acquistato dalle due parti in causa,in quanto le delimitazioni in rosso coincidono con detta stradina.

Soggiunge la Corte di merito che la situazione di fatto della stradella rispetto alle proprietà acquistate dalle parti in causa era chiara sia ai venditori sia agli acquirenti, i quali presero ciascuno possesso dei terreni acquistati fino alla stradella in questione,consolidando nel tempo le rispettive posizioni, tanto ciò è vero che gli stessi appellanti-attuali ricorrenti hanno dato atto in citazione introduttiva del giudizio che la stradella in questione costituiva il confine fra le loro proprietà e i terreni limitrofi tanto da vantare sulla medesima un diritto di passo pedonale e carrabile.

Vero è, invece, che la Corte di merito non ha risposto alla richiesta, riproposta dai ricorrenti in sede di appello, di accertare quale fosse soprattutto l’ampiezza, oltre che la lunghezza, della stradella in questione all’epoca dell’acquisto dei diritti delle parti in causa.

Su tale specifico punto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, cui si rimette anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo nel senso di cui in motivazione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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