Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6136 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. II, 12/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 864/2005 proposto da:

C.A.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato COPPOLA Antonio;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI

CAPUANA 207, presso lo studio dell’avvocato BACCI MARIO,

rappresentate e difese dall’avvocato FRAGALA’ Vincenzo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 854/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato ALISIO Saverio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FRAGALA’ Vincenzo, difensore delle resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ha impugnato, nei confronti di C.E., con ricorso notificato il 7.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, depositata il 2.7.04, che in riforma di 1^ grado, ha accertato il diritto di comproprietà dell’intimato, in misura proporzionale alle dimensioni dell’appartamento del medesimo, del piano cantinato destinato al parcheggio dell’edificio condominiale di (OMISSIS).

Lamenta: 1) la violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies e L. n. 47 del 1985, art. 26, u.c., atteso che la Corte di Appello, fermandosi all’interpretazione letterale del documento contrattuale, pur riconoscendo che nel titolo di acquisto dell’intimato non si rinveniva “alcun riferimento espresso al piano cantinato”, aveva applicato la L. n. 47 del 1985, art. 26, secondo cui l’area di parcheggio, quale pertinenza delle costruzioni,doveva ritenersi compreso nell’atto di vendita della cosa principale in mancanza di diversa disposizione ex art. 818 c.c., senza considerare che, invece, al fine di decidere se non fosse stato diversamente disposto avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina generale dell’interpretazione dei contratti e non eluderla; 2) la violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, art. 1117 c.c., art. 81 c.p.c., difetto di motivazione; dato che la Corte di Appello erroneamente aveva ritenuto applicabile agli spazi riservati a parcheggio il regime giuridico dell’art. 1117 c.c., senza considerare che, invece, il vincolo pubblicistico di destinazione introdotto dall’art. 18 cit., non comportava la condominia abilità degli stessi; e che,in ogni caso, in relazione alla pretesa avanzata dall’intimato unico legittimatoli il Condominio.

Resistono B.M. e C.A. quali eredi di C. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibile si manifesta il 1^ motivo col quale il ricorrente prospetta una diversa interpretazione del contratto “inter-partes”, volta a contestare la mancata disposizione da parte sua, costruttore- venditore, dell’area in questione, senza riferimento alcuno, in palese violazione del principio dell’autosufficienza, alle clausole che dimostrerebbero il contrario.

Manifestamente infondato risulta, poi, il 2^ motivo, atteso che la Corte di Appello,rilevato che dall’atto di acquisto dell’intimato, non risultava alcuna riserva di proprietà a favore del ricorrente venditore del piano cantinato adibito a parcheggio, correttamente lo ha ritenuto, in quanto oggettivamente compreso nella costruzione e destinato ad un servizio comune,soggetto alla disciplina generale dell’art. 1117 c.c., e quindi rientrante fra i beni comuni; con la conseguenza che il pattuito prezzo dell’appartamento acquistato dal C. copriva anche l’inerente quota di parcheggio comune.

Riscontro, ovviamente, che supera e rende irrilevante ogni altra questione concernente il vincolo pubblicistico di destinazione imposto dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, succ. mod..

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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