Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6136 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 05/03/2021), n.6136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16365-2017 proposto da:

P.S. & C SAPA, elettivamente. domiciliata in ROMA,

VIA SICILIA, N. 66, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9123/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Comune di Guidonia Montecelio ha notificato alla P.S. & C. S.a.p.a. un avviso di accertamento in rettifica emesso in relazione l’imposta ICI per l’anno 2007 con cui il Comune ha proceduto alla rettifica del valore imponibile dell’area di proprietà della Società, sita nel territorio comunale in località (OMISSIS) e denominata “Pista D’Oro”, avendo rilevato a carico del contribuente l’omessa dichiarazione è l’omesso versamento dell’imposta. Il valore in precedenza dichiarato dalla Società era di Euro 1.300,000 Euro (pari a 141,95 Euro/mq), a seguito dell’accertamento veniva rideterminato in Euro 1.761.541 (pari a 192,35 Euro/mq).

La Società ricorrente impugnava detto avviso di accertamento in rettifica dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con ricorso con cui denunciava a) la nullità per carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000), non avendo il Comune allegato al provvedimento impugnato i documenti ivi richiamati sulla base dei quali ha ritenuto di poter accertare un maggior valore venale, nè avendo esplicitato i relativi criteri di stima; b) l’infondatezza dell’atto impositivo, in quanto il valore venale dell’area oggetto di imposizione è stato determinato in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e, comunque, in modo del tutto arbitrario.

In particolare, la ricorrente ha eccepito che il Comune, con atto di adesione dell’8 giugno 2011, ha definito per il precedente anno 2006 il valore venale dell’area, parte della quale oggetto del contenzioso, in 51 Euro a metro quadro, elevando, invece con l’avviso di accertamento in rettifica sopra citato, detto valore a 192,35 Euro a metro quadro. Detta vantazione, in assenza di varianti o di modifiche nella situazione urbanistica, non potrebbe essere ritenuta congrua con un incremento di quasi il 400% in un solo anno, anche per la crisi del settore edilizio. Infine, la Società ricorrente rilevava, quale conferma dell’infondatezza della pretesa del Comune, che la Delib. relativa ai valori medi delle aree fabbricabili ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) avrebbe previsto che all’area oggetto del ricorso veniva attribuito un valore

medio per gli anni dal 2000 al 2006 di Euro 72,85 al mq. Detto valore, riproporzionato con la riduzione pari al 30% spettante per le aree prive dello strumento attuativo, porterebbe la valutazione complessiva a Euro 50,995 al mq, corrispondente esattamente a quanto stabilito nell’accertamento con adesione accettato dal Comune per l’anno 2006 pari ad un valore di 51 Euro al mq.

La Tre Esse Italia S.r.l. si costituiva in giudizio per resistere al ricorso avversario e, a confutazione delle argomentazioni svolte dalla contribuente, sosteneva la legittimità dell’avviso di accertamento in ragione della correttezza e dell’esaustività della motivazione, anche in considerazione dell’insussistenza dell’obbligo di allegazione di atti di natura normativa, quali le deliberazioni comunali, che si presuppongono note per effetto dell’espletamento delle formalità della pubblicazione. Evidenziava che, in particolare, la rideterminazione del maggior valore dei beni immobili della ricorrente oggetto dell’atto impositivo, rispetto a quelli che erano i valori stabiliti per le annualità relative al periodo dal 2000 al 2006, era giustificata dal fatto che nel 2007 il Comune di Guidonia Montecelio, con Delib. n. 23 del 2007, aveva indicato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, indicando, per le annualità di imposta precedenti alla sua emanazione (anni dal 2000 al 2006), valori inferiori, rispetto a quelli venali in comune commercio, al fine di contenere i ricorsi giudiziali e stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

Con sentenza n. 18204/61/15, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’avviso impugnato. Il giudice di primo grado riteneva che, nella valutazione dell’area non si potesse prescindere dall’accertamento in adesione intercorso tra le parti, non essendo state provate modifiche alla situazione urbanistica tali da giustificare l’incremento del valore riportato nell’avviso in rettifica. Condivideva anche che nella determinazione del valore medio di mercato delle aree fabbricabili presenti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio per l’anno 2007 risultasse un’attribuzione di un valore medio dal 2000 al 2006 di Euro 72,85 al mq che, abbattuto del 30%, riportava alla valutazione di Euro 50,995 al mq, uguale al valore di riferimento dell’accertamento con adesione già richiamato.

Avverso detta pronuncia, la Tre Esse Italia S.r.l., quale “concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Guidonia Montecelio”, proponeva impugnazione alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la conferma dell’avviso di accertamento impugnato, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente considerato come incongruenti i valori determinati sulla base della Delib. Consiglio Comunale n. 23 del 2007 e che il contribuente non aveva provato in sede di giudizio il dedotto minor valore delle aree oggetto di accertamento.

La contribuente resisteva in giudizio, contestava la fondatezza delle argomentazioni della Concessionaria e chiedeva il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 18204/61/15, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso promosso dalla Tre Esse Italia confermando la legittimità dell’atto di accertamento ed affermando la legittimità del procedimento di determinazione del valore delle aree accertate. I giudici d’appello ritenevano, nel 2007 era intervenuto un fatto nuovo, rappresentato dalla approvazione – con Delib. Consiglio comunale di Guidonia Montecelio, n. 23 – della stima del valore venale delle aree da sottoporre ad imposizione. Tale elemento giustificava l’aggiornamento dei valori espressi fino all’anno precedente, senza fare riferimento al valore venale effettivo delle singole aree, nonchè la differenziazione anche tra aree site in diverse località del medesimo territorio comunale. La pronuncia dava conto anche di ulteriori elementi idonei a giustificare l’aggiornamento della valutatone sostenuti dall’appellante: “a) la dichiarazione a fini ICI per l’anno 2007 presentata dalla società appellata che, per una delle particene diserrano ricomprese nella medesima zona, indica un valore per mq, di quasi tre volte superiore a quello contestato in sede giudiziaria; b) la stima delle aree interessate dall’accertamento impugnato sono state valutate in occasione dell’acquisizione da parte della società contribuente nel 1995 (secondo la relazione del CTU del Tribunale di Avezzano) in un valore superiore a quello ancora una volta contestato dall’appettata, per il 2007; c) la medesima società appellata ha avviato la valorizzazione urbanistica di una ampia zona adiacente quella in contestazione, sicchè tali ultime aree potranno fruire degli effetti positivi ditale valorizzazione conseguente per aree omogenee; già, per altro verso, risulta un compendio immobiliare adiacente con destinazione commerciale in grado di elevare l’appetibilità delie aree in oggetto; d) dagli esiti di distinte CTU disposte in altri giudizi per aree omogenee a quelle in contestazione, emerge un valore per mq. superiore a quanto contestato dalla società contribuente, e riconosciuto congruo alla luce dei valori di mercato del contesto; e) le aree oggetto di accertamento nel presente procedimento sono rappresentate da lotti di terreno di dimensioni inferiori a 20.000 mq., e quindi edificabili senza necessità di piani particolareggiati. A fronte del complesso di tali elementi, la parte privata non ha fornito alcuna concreta dimostrazione della asserita incongruenza dei valori accertati rispetto al valore venale delle aree interessate, ovvero della non corrispondenza degli stessi valori rispetto ad elementi concreti ed obiettivi, limitandosi, come detto, ad eccepire la differenza rispetto ai valori accertati ed accettati per le annualità precedenti”.

Avverso questa decisione, la P.S. & C. S.a.p.a. ha proposto il ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il controricorrente ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La P.S. & C. S.a.p.a., con il primo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente reputato ammissibile l’appello della Tre Esse Italia S.r.l., ancorchè non sottoscritto da difensore abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12. Detta società ha interposto atto di appello sottoscritto direttamente dal proprio rappresentante legale che non ha attestato di essere in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti da tale disposizione di legge. L’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale, non rientrando le società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 tra i soggetti abilitati alla difesa nel giudizio tributario, senza l’assistenza di un difensore abilitato. Non sarebbe, infatti, applicabile il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. e) con cui è stata modificata la formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1 il quale ora dispone “le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”. Tale disposizione, infatti, non sarebbe ancora entrata in vigore, trovando tuttora applicazione la previgente formulazione del predetto art. 12, comma 1, che non prevedeva i soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 tra quelli legittimati a patrocinare nel giudizio tributario. Secondo il ricorrente, infatti, il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, al comma 2, stabilisce che, come disposto dalla disposizione transitoria, “fino all’approvazione dei decreti previsti dall’art. 12, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti artt. 12 e 69”. Ne deriverebbe che, alla data in cui è stato notificato l’atto di appello, il 13 marzo 2016, sussisteva ancora per le società concessionarie di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 l’obbligo di dotarsi di un difensore abilitato per la presentazione dell’appello alla Commissione Tributaria Regionale e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Come correttamente ricordato dal controricorrente, l’assunto che la concessionaria avrebbe Istaurato il giudizio di appello in difetto di assistenza tecnica in ragione dell’asserita mancata entrata in vigore, all’epoca della presentazione del ricorso in appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, riformato art. 12 che consente alle società concessionarie iscritte all’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 di stare in giudizio personalmente, non è corretto.

richiamati decreti attuativi non hanno alcuna relazione con la previsione normativa che include le concessionarie iscritte nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 atteso che essi sono relativi esclusivamente alla tenuta dell’albo dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica ed alla disciplina delle garanzie fideiussorie da rilasciare all’amministrazione a seguito della provvisoria esecutorietà delle sentenze tributarie. La norma in esame è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 prevedendo, espressamente, che solo le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 debbano essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

3. La P.S. & C. S.a.p.a., con il secondo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, degli artt. 10 e 12 del regolamento comunale di Guidonia Montecelio – deliberato dal Consiglio comunale n. 25 del 1999 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto disattendere la valutazione stabilita con atto di accertamento con adesione sulla base di fatti che erano già noti al Comune al momento della stipula di tale accertamento con adesione. L’area fabbricabile oggetto di imposizione ha formato oggetto di contenzioso già per il precedente periodo di imposta 2006, definita mediante accertamento con adesione con il Comune. I giudici d’appello avrebbero ritenuto che il Comune di Guidonia Montecelio potesse, nell’anno 2007, cambiare la propria valutazione già espressa e condivisa nell’atto di accertamento con adesione. La sentenza considera che, per tale annualità, troverebbe applicazione la Delib. comunale di individuazione dei valori medi delle aree fabbricabili ai sensi del D.Lgs. n. 446 dei 1997, art. 59, comma 1, lett. g) che, per l’area in questione, prevede un valore maggiore rispetto a quello previsto nell’atto di adesione. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di uno ius poenitendi da parte, del Comune che non sarebbe consentito dalle norme citate. L’art. 12 del regolamento ICI adottato dal Comune stabilisce espressamente che “La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale”. Detto vincolo non potrebbe essere disatteso dall’approvazione della Delib. di individuazione dei valori medi delle aree fabbricabili ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) laddove consente al Comune il potere di “determinare periodicamente e per” zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”. Tale potere configurerebbe, da un lato, una mera predeterminazione del potere accertativo da parte dell’ente locale e, dall’altro, uno strumento Iscrivibile al novero delle presunzioni semplici, non estensibile fino al punto di consentire al Comune di disattendere i valori espressi e concordati in sede di accertamento con adesione accettato dalle parti. Detta Delib. comunale non potrebbe neanche rappresentare un fatto nuovo idoneo a consentire il superamento dell’accordo con adesione. La deliberazione comunale ex art. 59, comma 1, lett. g) costituirebbe uno strumento presuntivo e valutativo e non certo la cognizione di un fatto storico sopravvenuto; neppure potrebbe considerarsi nuovo, poichè la Delib. modificativa del valore venale è stata assunta con atto n. 23 del 16 maggio 2007, mentre l’atto di accertamento con adesione è stato stipulato tre anni dopo, in data 8 giugno 2011.

3.1 Il secondo motivo è ugualmente infondato.

3.2 L’accertamento con adesione in generale vincola il Comune esclusivamente rispetto al periodo al quale si riferisce, non potendosi logicamente attribuire un’intangibilità dei valori stabiliti oltre il periodo temporale considerato nell’accordo conseguito in sede di accertamento con adesione, specificatamente per il 2006, anche se definito nel 2011. Qualora, come nel caso di specie, sia intervenuta, per un periodo successivo a quello considerato in sede

di adesione, la Delib. comunale di individuazione dei valori medi dette aree edificabili ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) per un periodo successivo a quello oggetto di accordo tra Comune e contribuente, ovvero per il 2007, il nuovo valore rappresenta il nuovo parametro impositivo, sia pure presuntivo, indipendentemente da quanto stabilito nell’accertamento relativo a diversa precedente annualità che, come detto, non vincola la potestà dell’Ente rispetto ad un’annualità successiva. La circostanza che l’accertamento con adesione per il 2006 si perfezioni nel 2011, mentre la nuova Delib. modifica il valore delie aree edificabili sia del 2007, non può risultare rilevante anche per le annualità dal 2007 in poi, altrimenti avrebbe l’effetto di tenere detti valori vincolati per sempre, è ciò è chiaramente impossibile.

4. Conclusivamente, sulla base di quanto esposto, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente. La parte soccombente è tenuta ai pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle, spese del giudizio di legittimità liquidate in 750 Euro per compensi oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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