Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6135 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24953/2015 proposto da:

H.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE (C/O CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO;

– ricorrenti –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Entrate, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 987/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 3.8.2015 accoglieva il gravame proposto da H.L. avverso il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite ed, in riforma in parte qua della indicata pronuncia – che aveva dichiarato il diritto della H. alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli – rideterminava le spese processuali in complessivi Euro 2010,00 luogo della somma attribuita dal primo giudice, condannando l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, della differenza dovuta, oltre rimborso per spese generali; condannava, poi, l’istituto alla refusione delle spese del giudizio di gravame, liquidate in complessivi Euro 915,00, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%;

che avverso tale sentenza la H. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, articolato in due censure, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene dedotta la nullità della sentenza per mancata motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e, comunque, per violazione c falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. del D.M. n. 55 del 2014 e dei parametri di cui alle tabelle allegate al detto decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi, in primo luogo, che non è indicato il percorso logico effettuato per raggiungere la quantificazione effettuata in relazione ai compensi professionali e deducendosi, poi, che il valore della controversia era da ritenersi pari ad Euro 1.811,25 (differenza tra l’ammontare dei compensi riconosciuti dalla Corte ed Euro 450,00 – compenso liquidato in primo grado);

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che la prima delle censure va disattesa in quanto un obbligo di motivazione relativamente alla determinazione dei compensi professionali deve ritenersi sussistere solo in presenza di una nota spese, prodotta dalla parte vittoriosa, in presenza della quale il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (cfr. Cass. 14.10.205 n. 20604, riferita alla disciplina vigente ratione temporis);

che infondata è anche la seconda censura, atteso che i dati indicati anche con riferimento al valore della causa consentono un controllo autosufficiente, ossia fondato sul solo contenuto del ricorso, sull’effettiva spettanza degli importi indicati e sulla violazione del principio di inderogabilità dei mini tariffari (cfr. Cass. 19.4.2006 n. 27804, Cass. 29.10.2014 n. 22983), posto che l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma che l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass. 30.3.2011 n. 7293);

che va premesso che nella specie oggetto della controversia era la rideterminazione dell’ammontare dei compensi di primo grado e la maggiorazione per rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa e che il valore della causa, con riferimento alla somma determinata dalla Corte di appello ed a quanto attribuito dal primo giudice, era suscettibile di concreta quantificazione sulla base di elementi precostituiti e disponibili e nella specie era ricompreso nello scaglione da Euro 1100,01 ed Euro 5200,00 come da tabella allegata al D.M.;

che, allora, è. di tutta evidenza che la liquidazione per intero delle spese di lite del giudizio di secondo grado come operata dalla Corte territoriale, tenuto conto delle voci indicate dal ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, con riferimento al valore della causa, non abbia violato gli inderogabili minimi tariffari applicabili a termini del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983);

che l’art. 4, comma 1, dell’indicato D.M., prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”;

che, poichè non risulta essere stata espletata in grado di appello attività istruttoria (sicchè le voci corrispondenti sono erroneamente computate ai fini della dimostrazione della violazione dei valori tariffari minimi applicabili), deve ritenersi che i parametri indicati dal ricorrente come valori minimi di liquidazione ai sensi dell’indicato D.M., non siano stati violati, posto che la riduzione dei valori medi del giudizio di appello poteva avvenire nei limiti del 50%, non potendo essere operate ulteriori riduzioni anche espressamente motivando;

che, nella specie, alla luce dei valori espressamente riportati in ricorso per ciascuna delle fasi per le quali risulta svolta attività defensionale (escludendo lo svolgimento dell’attività istruttoria), deve ritenersi che il giudice del gravarne si sia attenuto ai valori fissati dal D.M. di riferimento (Euro 255,000 per la fase di studio, curo 255,000 per quella introduttiva ed Euro 405,00 per quella decisoria), per un totale di Euro 915,00, oltre il 15%, che è quanto liquidato dalla Corte di Salerno;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, non incidendo ai fini di una diversa soluzione il contenuto della memoria della ricorrente, atteso che l’attività istruttoria rilevante ai fini della liquidazione del compenso è solo quella di cui del D.M. n. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), quando effettivamente svolta;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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