Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6134 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. II, 12/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 394/2005 proposto da:

G.S. (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato BOGGIA Massimo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TOGNON SERGIO;

– ricorrenti –

e contro

B.B., B.L., B.R., B.G.,

BU.SI.;

– intimati –

sul ricorso 2977/2005 proposto da:

B.B. (OMISSIS), B.S. (OMISSIS)

per lui il curatore speciale Avv. F.M., B.

L. (OMISSIS), B.R. (OMISSIS), B.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA

EZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOCCOLA

LUIGI;

– ricorrenti –

contro

G.S. (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TOGNON SERGIO;

– controricorrenti ric. incidentali –

avverso la sentenza n. 1495/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16/19 novembre 1990 B.L., B., R. e G. esponevano che in data (OMISSIS) era deceduta in (OMISSIS) la loro madre B.G. lasciando eredi, oltre agli attori, il fratello degli stessi Bu.Si., B.M. e S. nipoti (ex filio premorto) nonchè il marito B.G.; la defunta aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del (OMISSIS) con il quale attribuiva la quota disponibile al figlio Si. e la legittima agli altri eredi; in data (OMISSIS) era deceduto anche B.G..

L’asse ereditario era costituito da un fabbricato con due appartamenti, due autorimesse e baracche sito in (OMISSIS) ed era goduto, dalla morte di B.G., in via esclusiva da B.M. e S. con la loro madre.

Ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di Padova di disporre la divisione dei suddetti beni, precisando che ad essi spettava la quota di due diciottesimi ciascuno, a Bu.Si. la quota di otto diciottesimi e a B.M. e S. un diciottesimo ciascuno.

I convenuti B.S. e M. si costituivano eccependo la pendenza di procedimento promosso dalla loro madre G. S. al fine di accertare il diritto di proprietà della stessa, per usucapione, sull’appartamento abitato dai convenuti medesimi;

chiedevano pertanto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., l’accertamento che l’asse ereditario era composto dal solo appartamento già abitato dalla “de cuius”; in via riconvenzionale chiedevano la condanna dei coeredi alla consegna dei beni mobili, nonchè alla somma corrispondente al minor valore attuale di quanto arredava l’immobile di cui sopra, essendo stati essi convenuti nominati eredi da B.G., cui la “de cuius” aveva lasciato i mobili stessi.

In effetti, con atto notificato il 17/23.11 e l’11.12.1990, la G. esponeva che fin dal 21 gennaio 1967 (data del proprio matrimonio)aveva abitato nell’appartamento sito al 2^ piano dell’immobile sito in (OMISSIS), immobile che il proprio marito Bu.Ri. aveva contribuito ad erigere con il proprio lavoro e il proprio denaro,con l’intesa che detto appartamento al 2^ piano sarebbe rimasto di sua proprietà; i coniugi B., di conseguenza, avevano eseguito nel corso degli anni, a proprie spese, numerose opere di manutenzione straordinaria accollandosi anche le spese per il condono edilizio.

Nel 1988 B.G., intestataria dell’intero immobile,aveva incaricato il proprio tecnico dì predisporre quanto necessario per trasferire la proprietà dell’appartamento al figlio Ri. e alla nuora.

Bu.Ri. era però deceduto nel marzo 1988 e poco dopo la B. aveva ordinato al tecnico di sospendere la pratica convenendo in giudizio nuora e nipoti onde ottenere il rilascio dell’immobile; la causa era stata peraltro interrotta stante il decesso della B..

Ciò premesso l’attrice riproponeva nei confronti degli eredi della B. la domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà sull’appartamento per intervenuta usucapione, già proposta nella causa interrotta.

I convenuti B.B., R., G. e L. si costituivano eccependo che il Bu.Ri. aveva occupato l’appartamento solo in forza della parentela per tolleranza della madre;chiedevano pertanto il rigetto della domanda.

Riunite le due cause, con sentenza del 21 aprile 2000 l’adito Tribunale attribuiva la proprietà dell’intero immobile a L., R., G. e Bu.Si. per quota indivisa, poneva a carico dei predetti consorti l’obbligo di pagare a S. e B.M. la somma di L. 21.500.000 ciascuno, oltre interessi dall’1 aprile 1994 (data della relazione del CTU) al saldo, pari alla quota di un ottavo, rigettava ogni altra domanda e compensava interamente tra le parti le spese processuali sui rilievi che G.S. non aveva provato l’acquisto per usucapione dell’appartamento al 2^ piano dalla stessa occupato sin dalla data del matrimonio con Bu.Ri.; che in relazione sia da un lato alla indivisibilità degli immobili secondo le quote di spettanza, dall’altro alla rappresentanza da parte degli attori e dell’intervenuto Bu.Si. di quote pari a 16/18 a questi erano da assegnare per intero gli immobili con conguaglio a favore di S. e B.M. e infine che le ulteriori domande erano risultate sguarnite di prova.

Proposti gravami, principale da G.S. e S. e B.M. e incidentale dalle controparti, con sentenza dell’8 settembre 2004 la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma dell’appellata sentenza che confermava nel resto, accertava che i mobili costituenti l’arredo dell’appartamento al piano terra e relitti da B.G. erano di proprietà di S. e B.M. e condannava gi appellati a consegnarli ai predetti;

rigettava l’appello incidentale e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione G.S., B.S. e B.M. sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, B.B., Bu.Si. a mezzo del suo curatore speciale Avv. Maurizio Fassanelli, B.L., B.R. e B.G., i quali a loro volta hanno proposto ricorso incidentale affidato a due censure, resistito dai ricorrenti principali con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l’incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia erronea applicazione degli artt. 1158, 1140 e 1141 c.c..

Con il secondo mezzo si deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la Corte d’appello motivato in ordine alla ragione per cui ha ritenuto che l’accertato potere di fatto sull’appartamento da parte di Bu.Ri. e G.S. non possa qualificarsi come possesso.

Con il terzo motivo si denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere la Corte d’appello interpretato in modo adeguato le circostanze di fatto opposte all’acquisto per usucapione.

Rilevano in sostanza i ricorrenti che la Corte territoriale non abbia tenuto in alcun conto le circostanze emergenti dalla compiuta istruttoria dimostrative di un possesso indiscutibilmente valido ai fini della invocata usucapione.

Le doglianze contenute nei tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

Esse sono sostanzialmente ripetitive delle censure svolte nei motivi del gravame di merito disattese dal giudice “a quo” che, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità, ha ritenuto di confermare la pronuncia di prime cure di rigetto della domanda tesa all’accertamento dell’acquisto dell’immobile – oggetto di causa per usucapione ultraventennale.

Ha affermato invero la Corte veneta nella qui gravata pronunzia:

I testi escussi si erano limitati a riferire che Bu.Ri., coniuge della G. e padre di B.S. e M. aveva partecipato personalmente alla costruzione dell’immobile dai predetti occupato senza però confermare siffatta partecipazione anche sotto il profilo economico.

Nessuno dei testi aveva confermato la pretesa costruzione di un garage ad iniziativa e spese dei coniugi G.- B..

La circostanza riferita dal geometra S.L. relativa all’incarico datogli da B.G. di predisporre i documenti per l’intestazione a nuora e figlio dell’appartamento, senza esplicitazione della ragione, solo arbitrariamente era interpretabile nel senso preteso dalla G. di riconoscimento da parte della suocera dell’acquisto da parte sua e del coniuge della proprietà dell’immobile considerato che pacificamente la B., subito dopo la morte del figlio Ri., non solo aveva mutato proposito ma aveva intentato anche un giudizio per ottenere dalla nuora il rilascio dell’appartamento in un contesto di palese contraddizione dell’assunto dell’attuale ricorrente.

Pertanto, le sole circostanze della collaborazione materiale alla costruzione dell’edificio e del godimento dell’appartamento al primo piano apparivano, con evidenza, inidonee a connotare come possesso il rapporto di fatto tra la G. e il coniuge, da un lato, e l’appartamento dall’altro, considerato che siffatto rapporto era insorto, per ammissione della stessa G., non in un rapporto di conflitto con la formale proprietaria, che quest’ultima era legata da un rapporto di filiazione con Bu.Ri. e che le manifestazioni esterne della stessa con il fisco (denuncia dei redditi del 1976), con la P.A. competente a condonare le irregolarità dell’immobile e con gli stessi fornitori del materiale o di prestazioni professionali erano sottese e giustificate dalla qualità di proprietaria anche dell’appartamento al piano primo.

Con il quarto mezzo si deduce illegittimità della gravata sentenza conseguente all’accoglimento della domanda di usucapione in quanto includente nella divisione beni di terzi con violazione degli artt. 713 e 714 c.c..

La censura non ha pregio posto che, non essendo stata accolta ma respinta la domanda di usucapione dell’appartamento al piano primo, anche quest’ultimo è stato correttamente oggetto dello scioglimento della comunione.

Con il quinto motivo si denunzia, infine, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia vale a dire sulla operata divisione in violazione dell’art. 720 c.c., non avendo B.S. e M. ottenuto, come richiesto, l’attribuzione in natura della quota loro spettante.

La doglianza non può essere accolta giacchè, secondo l’incensurabile apprezzamento della Corte territoriale, la palese indivisibilità dei due appartamenti oggetto della divisione in misura corrispondente alle quote e la sproporzione tra le quote di comproprietà di B.L., B.B., B.R., B.G. e Bu.Si. da una parte (16/18) e B. S. e M. dall’altra (2/18) evidenziava l’infondatezza della doglianza dei predetti B.S. e M. correlata al diritto del coerede di ottenere la propria quota in natura, posto che il diritto da essi invocato,ma proprio anche degli altri coeredi,subiva un “vulnus” meno intenso proprio nella soluzione seguita dal primo giudice.

E del resto,sul punto, la Corte veneta si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui rientra nei poteri del giudice del merito accertare se nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (vedi Cass. n. 3288/99, n. 15105/2000).

Passando al ricorso incidentale,con il primo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativamente alla domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione oggetto di appello incidentale.

Rilevano i ricorrenti che erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che con tale domanda si fosse invocato l’art. 1102 c.c., nei confronti dei due nipoti della B.G. solo in quanto coeredi e non invece in quanto condividenti di fatto nel godimento esclusivo del bene comune. Ma essendo in atti la prova che, come la madre G., anche i figli M. e S. avevano sempre abitato l’immobile in modo esclusivo, doveva invece ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 1102 c.c..

La censura non ha pregio giacchè con motivazione adeguata, ancorchè sintetica, e comunque esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto insindacabile nell’attuale sede, il giudice d’appello ha osservato che il godimento dell’immobile da parte di S. e B.M. quali componenti della famiglia di Bu.Ri. e di G.S. non poteva esser valutato secondo le regole che disciplinano la comunione immobiliare soltanto perchè gli stessi erano divenuti coeredi, chiamati alla successione di B. G.. Con la conseguenza che sotto l’enunciato profilo le domande rivolte soltanto contro i predetti S. e M. risultavano prive di fondamento in quanto non incontravano in alcun modo il rapporto esistente con la madre dei medesimi in relazione all’immobile in discorso.

Con il secondo mezzo si deduce,sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia per violazione e falsa applicazione della norma di diritto relativamente alla domanda di condanna al rilascio dell’immobile oggetto di appello incidentale.

Osservano i ricorrenti che quanto alla domanda di rilascio dell’immobile la Corte veneta neppure si era pronunciata nè aveva in alcun modo motivato il proprio rigetto, tal che evidente era l’assoluta carenza di motivazione sul punto e la violazione da parte del giudice d’appello dell’obbligo di motivare.

Il motivo è inammissibile giacchè il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame avrebbe dovuto esser denunciato non già ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ma ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. (vedi Cass. n. 12952/2007, n. 26598/2009).

In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati, il che giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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