Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6134 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23483/2015 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Entrate, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI;

– ricorrente –

contro

P.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 30.3.2015, la Corte di appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da P.R.A. ed in riforma della pronunzia del Tribunale della stessa città, annullava l’avviso di addebito impugnato, relativo alla richiesta di pagamento di Euro 5.534,28 a titolo di contributi IVS a percentuale della gestione artigiani relativi all’anno 2005 oltre sanzioni ed accessori, sul rilievo che non poteva considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale l’avviso di accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate, notificato in data 8.6.2010, provenendo da un soggetto diverso e distinto dall’ente previdenziale e che l’avviso di addebito dell’INPS era stato notificato in data 22.11.2012, quando il termine di prescrizione era decorso;

che di tale sentenza l’INPS chiede la cassazione affidando l’impugnazione a due motivi al quale non ha opposto difese il P., rimasti intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che l’I.N.P.S. denuncia violazione c/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, sul rilievo che, anche a volere ritenere che il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere dalla data dell’accertamento dell’agenzia delle entrate, in ogni caso, l’avviso di accertamento da quest’ultima notificato deve ritenersi atto interruttivo della prescrizione;

che, con altro motivo, viene lamentata violazione e o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, comma 1, conv., con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, per la ritenuta ipotesi che il termine di prescrizione per i contributi “a percentuale” decorra dalla data prevista per il pagamento, sul presupposto del doloso occultamento del reddito superiore a quello minimo da parte del debitore, che determina comunque la sospensione del termine prescrizionale;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso quanto al primo motivo;

che, come osservato da questa Corte, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo) formale e sostanziale dei dati in esse contenuti e che, inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3comma 134, lett. b) ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che… devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”;

che ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle I entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi c/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps e che, in caso di mancato pagamento, l’Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999);

che si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all’Inps è stato accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell’avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’Inps (cfr., in tali termini, Cass. 8.9.2015 n. 17769, che richiama, a conforto, Cass., 9 aprile 2014, n. 8379);

che è stato evidenziato come tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle Entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè di assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t)), (cfr. Cass. 17769/2015 cit.);

che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi enunciati qui richiamati, in quanto non ha riconosciuto l’efficacia interruttiva della prescrizione all’avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate anche in relazione agli obblighi previdenziali;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il primo motivo – che determina l’assorbimento del secondo – va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, con conseguente cassazione della decisione e rinvio, per nuovo esame alla luce dei richiamati principi, alla Corte di appello designata in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Cote di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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