Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6134 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22830-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CATALDO;

– ricorrente –

contro

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DILLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FONSINA DE

FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, a conferma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha rigettato il ricorso di C.V., dipendente in quiescenza della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, con cui lo stesso aveva domandato che venissero estesi nei suoi confronti gli effetti del giudicato del Tar Sicilia – Sezione Catania, il quale nel 2001, attraverso plurime sentenze, aveva riconosciuto a 139 dipendenti della Ferrovia Circumetnea, che avevano prestato servizio dal maggio 1989 al giugno 2004, il diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità, sulla base dell’indennità di contingenza maturata;

la Corte territoriale ha individuato l’oggetto della pretesa attorea nell’asserito diritto alla corresponsione – a mezzo di transazione individuale e previa rinuncia al giudizio pendente – dell’indennità una tantum pattuita nell’accordo quadro di secondo livello intercorso tra la Gestione governativa e le organizzazioni sindacali del 3.12.2004 (che aveva recepito bozza di accordo-quadro del 13.11.2004);

ha dunque ritenuto infondato l’appello, interpretando la statuizione pattizia ove si prevedeva l’estensione del giudicato al “personale in quiescenza che ne abbia diritto” (art. 6 dell’accordo quadro del 2004) sì come riferita non già a tutto il personale in quiescenza avente diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità, bensì ai soli dipendenti in quiescenza il cui diritto al ricalcolo fosse stato già riconosciuto da una delle sentenze del Tar Sicilia – Sez. Catania passate in giudicato, ovvero – essendosi aperto un ulteriore contenzioso in sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esatto ambito temporale del giudicato – ai lavoratori in quiescenza che, pur essendo parte dei giudizi amministrativi, non avessero ancora ottenuto l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa;

ha ritenuto tale interpretazione avvalorata dall’esame dei successivi provvedimenti amministrativi (Direttiva del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti n. 1793 del 7.12.2004, Determina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8963 del 12.5.2005) e dall’accordo del 26.5.2005, con cui le stesse parti sociali avevano chiarito e puntualizzato il contenuto dei precedenti accordi individuando specificamente le categorie di lavoratori previsti dall’art. 6 dell’accordo quadro del 2004 negli “Agenti in servizio alla data dell’1.1.2004 e negli Agenti in quiescenza il cui diritto era stato riconosciuto con sentenza emessa dal Tar Catania”; ha escluso qualsiasi contraddizione tra l’accordo del 2005 ed i precedenti accordi e provvedimenti ministeriali, sottolineando come questi ultimi non potessero essere comunque fonte di regolamentazione del trattamento economico riservata, per i dipendenti pubblici privatizzati, alla contrattazione collettiva;

il giudice del merito ha escluso che la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea avesse mai inteso riconoscere a tutti i dipendenti il diritto al ricalcolo degli scatti in assenza di un giudicato conforme, valorizzando, tra l’altro, quanto emerso nelle difese dell’appellata, di avere successivamente impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia amministrativa le sentenze del Tar Sicilia – Sez. Catania non passate in giudicato, ricevendone l’accoglimento delle proprie ragioni;

ha rilevato come dall’esito della complessiva vicenda negoziale ed amministrativa emergesse come la finalità primaria delle parti sociali non era quella di estendere nei confronti di soggetti estranei ai limiti soggettivi del giudicato le sentenze del Tar Sicilia del 2001 in tema di inclusione dell’indennità di contingenza nel calcolo degli scatti di anzianità maturati, bensì di provocare l’allineamento dei trattamenti retributivi del personale dell’Ente alle norme contrattuali vigenti, definendo i giudizi pendenti ed evitando quelli in fieri, con l’obiettivo di eliminare il vasto contenzioso in essere tra il personale e la Gestione governativa;

la Corte territoriale, avendo accertato che l’appellante non aveva stipulato alcuna transazione, nè aveva rinunciato all’azione in giudizio, ha pertanto escluso che la sua domanda potesse essere inquadrata nello schema dell’art. 2932 c.c., e che l’appellante potesse, in definitiva, rivendicare una qualsivoglia pretesa in applicazione diretta dell’accordo – quadro del 2004;

la cassazione della sentenza è domandata da C.V. sulla base di quattro motivi; la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”; la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare il motivo d’appello con cui parte ricorrente aveva contestato la nullità della sentenza di prime cure per difetto di pronuncia sulle domande azionate, in particolare quanto al preteso diritto di accedere alla soluzione transattiva di cui all’accordo-quadro, sussistendone tutti i presupposti di fatto, da ritenersi comprovati perchè non oggetto di contestazione da parte dell’odierna controricorrente;

in particolare, il ricorrente ha trascritto le circostanze allegate nel ricorso introduttivo di primo grado (tra queste, a pag. 10 del ricorso per cassazione, punti 5 e 6, il contenuto della Dir. n. 1793 del 7.12.2004 e l’affermazione secondo cui “tale Direttiva,, vincolante per l’Amministrazione, è stata approvata dagli organi di controllo con conseguente efficacia dell’atto a produrre i suoi effetti sicchè ai lavoratori e al personale in quiescenza è stato riconosciuto il diritto alla estensione degli effetti del giudicato, in quanto titolari di posizioni giuridiche del tutto identiche alle fattispecie decise”) e non contestate dall’Amministrazione, al fine di sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto considerare provati i presupposti del diritto azionato e la Corte d’appello accogliere il (primo) motivo di impugnazione sul punto;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione dell’art. 1362 e ss. c.c.” per aver interpretato, la Corte territoriale, in senso ingiustificatamente limitativo, l’espressione “personale in quiescenza che ne abbia diritto” di cui all’art. 6 della bozza di accordo quadro di secondo livello del 13.11.2004, recepita nell’accordo quadro del 3.12.2004, restringendo la platea dei beneficiari del diritto al ricalcolo al solo personale in quiescenza il cui diritto fosse stato accertato con sentenza del Tar passata in giudicato;

secondo la parte ricorrente, la tesi accolta dai giudici di merito, che richiede come indispensabile il conseguimento di una sentenza favorevole da parte del TARS, priverebbe di rilievo la distinzione, operata dal citato art. 6 della bozza di accordo, tra personale in servizio e personale in quiescenza; nè la stessa troverebbe supporto nella Dir. n. 1793 che utilizza la locuzione di carattere generale “personale dipendente”, dovendosi ritenere, quest’ultima, non riferibile al solo personale in servizio; neppure può valere il richiamo al verbale di accordo quadro del 26.5.2005 che, nel riconoscere la piena operatività del citato art. 6, nella parte in cui fa riferimento agli “Agenti in quiescenza il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza emessa dal TARS Catania”, conterrebbe un elemento aggiuntivo, comunque inidoneo a sancire il superamento del contenuto degli accordi già raggiunti;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione degli artt. 36 e 39 Cost.; Violazione del principio generale d’intangibilità dei cd. diritti acquisiti”; sostiene che l’applicazione da parte della Corte d’appello del successivo accordo quadro del 2005, che aveva espressamente limitato la platea dei destinatari dell’indennità una tantum ai lavoratori in quiescenza i quali avevano già ottenuto una pronuncia favorevole (ancorchè non ancora eseguita), avrebbe illegittimamente conferito, ad un provvedimento negoziale successivo, privo di legittimazione e di competenza, il potere di incidere negativamente su una posizione acquisita dal lavoratore in funzione degli accordi del 2004 e della Dir. n. 1793 del 2004; il ricorrente prospetta la nullità e/o l’inefficacia della clausola dell’accordo – quadro del 2005 per contrasto con gli accordi quadro del 2004, là dove la stessa è stata interpretata nel senso di aver limitato la platea dei beneficiari della “soluzione transattiva” ai soli lavoratori in quiescenza in attesa di esecuzione delle decisioni del Tar Sicilia – Sez. Catania passate in giudicato che avevano riconosciuto il diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità;

col quarto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; contesta l’accertamento relativo alla mancata rinuncia al giudizio, affermando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che l’ingiustificato rigetto da parte del Commissario governativo della domanda finalizzata all’adesione alla stipula dell’atto transattivo individuale aveva costituito impedimento per la rinuncia al giudizio e l’accesso all’erogazione dell’una tantum;

il motivo censura altresì la sentenza gravata per aver ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente indicato l’esatto ammontare dell’indennità; sostiene di contro di averne parametrato l’ammontare ai criteri adottati dagli accordi transattivi individuali stipulati con gli altri lavoratori e che, comunque, detta supposta indeterminatezza non sarebbe stata comunque da ostacolo all’accoglimento della domanda di condanna al pagamento di un eventuale diverso importo, maggiore o minore del quantum indicato, in ossequio al principio di parità di trattamento;

il primo motivo di ricorso è infondato;

la Corte di merito si è espressamente pronunciata sul motivo di appello con cui si contestava la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, ed ha respinto la censura rilevando come “…il principio di non contestazione può riguardare esclusivamente i fatti materiali allegati e non l’interpretazione degli atti e degli effetti giuridici degli accordi posti a fondamento della domanda. Peraltro, l’amministrazione costituendosi ha rappresentato una diversa interpretazione degli accordi, contestando in tal modo la prospettazione di parte ricorrente” (pag. 6 sentenza d’appello);

tale statuizione è pienamente conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui nelle controversie di lavoro, l’onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore, previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3 – al cui mancato adempimento consegue l’effetto dell’inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo si riferisce ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (cfr. Cass. n. 11108 del 2007; Sez. Un. 11353 del 2004);

il secondo motivo di ricorso è infondato;

questa Corte ha affermato in molteplici pronunce (cfr. Cass. n. 21888 del 2016; n. 10131 del 2006; n. 11193 del 2003) che il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato, oltre che per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis applicabile (nel caso di specie nel testo successivo rA6iiki(1. alla modifica del 2012), anche ai sensi della disposizione citata, n. 3, per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal provvedimento impugnato, ma ne prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza e la non plausibilità, con riferimento alle norme del codice civile in materia di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa; ha altresì affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (ex plurimis cfr. Cass. n. 10131 del 2006; Cass. n. 11193 del 2003);

la Corte d’appello, premesso come l’espressione adoperata dall’art. 6 della bozza di accordo del 13.11.2004 (“nonchè al personale in quiescenza che ne abbia diritto”) fosse effettivamente “generica ed ambigua”, ha ritenuto che ragioni letterali e sistematiche inducessero comunque a ritenere che l’espressione “personale in quiescenza che ne abbia diritto” andasse riferita al personale (in quiescenza) avente diritto all’esecuzione del giudicato (piuttosto che al ricalcolo degli scatti di anzianità), ossia al personale il cui diritto al ricalcolo degli scatti fosse stato già riconosciuto con sentenza del TAR, ma che non ne avesse ancora ottenuto l’esecuzione (così come detto chiaramente nel successivo accordo del 25.5.2005); ha ulteriormente argomentato come tale diritto al ricalcolo degli scatti per effetto dell’indennità di contingenza non fosse mai stato riconosciuto dall’azienda, in senso generalizzato, a tutti i dipendenti (nè dallo stesso giudice amministrativo, che ha invero reso pronunce difformi sul punto) nè fosse stato posto a fondamento dell’accordo di secondo livello in oggetto; ha analizzato in dettaglio i provvedimenti amministrativi adottati dopo l’accordo del 2004 – in particolare la Dir. n. 1793 del 7.12.2004 e la Determina n. 8963 del 12.5.2005 – affermando come dagli stessi non potesse evincersi la volontà dell’amministrazione di estendere gli effetti del giudicato amministrativo nei confronti di tutti i dipendenti in servizio e in quiescenza, a prescindere dall’esperimento dell’azione giudiziale, nonchè rilevando ” specificamente che le stesse parti sociali, mediante il successivo accordo del 26.5.2005, che autorizzava la stipula degli atti transattivi con gli “Agenti in servizio alla data dell’1.1.2004 – Agenti in quiescenza il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza emessa dal TARS Catania”, avevano inteso superare le incertezze interpretative rilevate in merito alla formulazione dell’art. 6 dell’accordo del 2004;

la Corte d’appello ha interpretato l’art. 6 dell’accordo 13.11.2004 secondo il significato letterale delle parole e in coerenza logica e sistematica con le disposizioni contenute nei provvedimenti amministrativi intervenuti sulla questione dell’indennità una tantum e nei successivi accordi che al primo hanno inteso dare esecuzione; la lettura data dalla Corte di merito poggia sull’esatto presupposto per cui gli accordi del 2004 e i provvedimenti amministrativi successivi non contenevano alcun generale riconoscimento a tutti i dipendenti della indennità una tantum, la cui rivendicazione dinanzi al giudice amministrativo aveva avuto esiti alterni; la Corte di merito individua la finalità negoziale nell’intento di porre fine al clima di tensione che si era creato in ragione dei diversi esiti giurisdizionali, il quale rischiava di minare l’efficienza dell’azione amministrativa, e di definire il contenzioso; tale finalità non poteva, pertanto, che riguardare il personale in servizio, e non quello già collocato in quiescenza;

la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, ha tenuto altresì conto di come l’accordo quadro del 3.12.2004, di recepimento della bozza di accordo del 13.11.2004, ne avesse subordinato gli effetti, oltre che all’approvazione degli organi ministeriali, al parere dell’Avvocatura dello Stato, mai rilasciato, dovendosi a maggior ragione escludere l’idoneità degli accordi medesimi a fondare la pretesa di parte ricorrente;

l’interpretazione adottata dalla Corte di merito risulta, per quanto detto, adeguata e plausibile, e rispetto ad essa non emergono vizi di violazione dei criteri ermeneutici; laddove i rilievi mossi da parte ricorrente, specificamente sulla portata generale della locuzione “personale dipendente” contenuta nella Dir. n. 1793/2004 e sulla finalità del citato art. 6, si esauriscono nella contrapposizione di una diversa lettura rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’appello, come tale inammissibile;

il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo dell’attuale parte ricorrente, nascente dagli accordi del 13.11.2004 e 3.12.2004, porta a ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso che denuncia la nullità dell’accordo del 26.5.2005 sul presupposto, indimostrato, della esistenza di una pregressa posizione soggettiva consolidata su cui quest’ultimo accordo avrebbe inciso in senso limitativo;

quanto al quarto motivo di ricorso, occorre premettere come nella fattispecie in esame trova applicazione la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, trattandosi di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato dopo il giorno 11 settembre 2012;

pertanto il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

nel caso di specie tale allegazione manca del tutto sicchè risulta inammissibile il motivo formulato ai sensi del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

in definitiva, essendo il primo e il secondo motivo infondati, il terzo assorbito e il quarto inammissibile, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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