Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6133 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22544/2015 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Entrate, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI

11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GUIDO CACOPARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Palermo, in accoglimento parziale del gravame proposto da S.M. cd riforma parziale della sentenza del locale Tribunale – che aveva rigettato l’opposizione di S.M. avverso le cartelle esattoriali con le quali era stato richiesto, tra l’altro, il pagamento dei contributi non versati alla gestione commercianti dal socio accomandatario della s.a.s. Meditalia per gli anni 2004-2009 – ha accolto l’opposizione del predetto annullando tali cartelle di pagamento;

che la Corte ha rilevato che la mera partecipazione, sia pure quasi totalitaria, al capitale sociale di una s.a.s, unitamente alla percezione di redditi da partecipazione in società esercenti attività di impresa non costituisca requisito sufficiente per la iscrizione nella gestione commercianti e che sia necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale quale requisito ulteriore rispetto) alle lettere a) e b) della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto previdenziale, evidenziando che, nella specie, l’istituto si era limitato a fare leva sulla percezione di redditi derivanti dalla qualità di accomandatario, laddove nessuna dimostrazione era stata fornita con riguardo al diretto) coinvolgimento del S. nella attività aziendale;

che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al duale ha opposto difese il S., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che viene denunziata violazione e/o falsa della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che; i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il socio accomandatario, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

che la Corte di Palermo attenuta al principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. 26.2.2016, n. 3835), secondo cui “ai sensi dell’art. 1, comma 203, 1,. n. 662/1996, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”;

che, all’esito di articolato excursus normativo regolante la materia, integralmente richiamabile nella presente sede in relazione a fattispecie che involge l’esame di questioni sovrapponibili, nella richiamata pronuncia è stato chiarito che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente;

che è stato escluso che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, dell’amministrazione con i connessi poteri, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società;

che, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è stato ritenuto ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

che è stato poi escluso che il principio affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacchè, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 si sostenga che “il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente”, tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l’attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti;

che ogni altro richiamo giurisprudenziale contenuto in ricorso riguarda la diversa questione della duplicità della iscrizione, laddove nella presente fattispecie la questione dibattuta attiene alla partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale; che, nel caso di specie, la Corte di appello, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che fosse stato provato dall’Istituto, onerato della relativa dimostrazione, il coinvolgimento diretto del S. nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sicchè la sentenza non merita alcuna censura in relazione alla dedotta violazione dei principi richiamati;

che non rileva ai fini considerati la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo; che sussistono) le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonche al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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