Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6131 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 6716/2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

NISIO 57, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LINCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGIO CARTILLONE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI R1ENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO PANUCCI giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO, chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio,

rigetti il ricorso; avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO

del 04/02/2016, depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO RNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.S. ha convenuto in giudizio innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano l’I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani chiedendone la condanna al pagamento del trattamento previdenziale integrativo derivante dall’Accordo collettivo dell’8 giugno 1994 stipulato dalla Fieg (Federazione Italiana editori Giornali), dall’Associazione Sindacale Intersind e la Radiotelevisione Italiana con la Frisi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e l’INPGI.

L’adito giudice, con ordinanza del 4 febbraio 2016, si è dichiarato incompetente per territorio ritenendo la competenza del Tribunale di Roma (luogo ove l’INPGI ha sede) in applicazione del principio secondo cui la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall’autonomia collettiva appartiene, in forza del rinvio operato dall’art. 442 c.p.c., comma 2 e art. 413 c.p.c., comma 7, al Foro Generale del persone fisiche di cui all’art. 18 c.p.c..

Avverso tale provvedimento il G. ha proposto regolamento di competenza sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Milano, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 444 c.p.c., comma 1, secondo cui la competenza è del giudice del luogo ove risiede l’attore anche quando la prestazione previdenziale richiesta derivi da contratti collettivi.

L’INPGI resiste con memoria.

Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato ma per ragioni diverse da quelle indicate dal Pubblico Ministero.

La controversia – come correttamente rilevato nella impugnata ordinanza – deve essere inquadrata tra quelle relative “agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da ccnl” essendo evidente che la pretesa del G. nei confronti dell’INPGI è fondata sull’Accordo collettivo dell’8 giugno 1994. E che la prestazione di cui di controverte abbia natura “previdenziale” e non possa essere considerata una “retribuzione differita” come sostenuto dal Pubblico Ministero discende oltre che dal contenuto stesso del detto Accordo – che concerne le forme previdenziali a carattere integrativo in favore di giornalisti professionisti – anche dall’assenza di carattere retribuivo dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo istituito con il citato Accordo del giugno 1994 proprio perchè privi del requisito indefettibile della nozione di retribuzione, costituito dall’esistenza di un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore, e dalla esigenza che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa (ed infatti l’obbligo dei versamenti del datore di lavoro nasce dalla convenzione così come il diritto alle prestazioni sembra essere subordinato alla sussistenza nel Fondo nella necessaria liquidità).

Ciò detto, si rileva che non può trovare applicazione l’art. 444, comma 1, non trattandosi di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ma concernente la richiesta di pagamento di somme aventi funzione di previdenza integrativa o complementare, bensì l’art. 442, comma 2, che rinvia alle norme di cui al capo 1 del Titolo 4 e, quindi, ai criteri stabiliti dall’art. 413 c.p.c., per la individuazione del giudice competente (Cass. a. 15620 del 24/07/2015).

Ne consegue che secondo il criterio residuale previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 7 (“qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui commi precedenti, di applicano quelle dell’art. 18” e, quindi, il foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche – art. 19 c.p.c.) il giudice competente è quello del luogo della sede del convenuto istituto.

Va precisato che la risalente decisione di questa Corte richiamata dal ricorrente (Cass. n. 2125 del 03/02/2005 per la quale “La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi previdenziali del datore di lavoro nascenti da contratti collettivi, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, è del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore”) non può essere condivisa in quanto, nel caso in esame, la controversia non è in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie bensì, come detto, integrativa (“ex contractu”).

Pertanto, lo si ribadisce, avendo il convenuto INPGI sede in (OMISSIS), competente per territorio è il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

Sulle spese del presente regolamento provvederà il Tribunale di Roma.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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