Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6130 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27469/2015 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

COLLI PORTUENSI, 345, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

VENDITTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO, 61, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE, che lo

rappresenta e difende;

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GREGORIO VII 134, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA,

che lo rappresenta e difende;

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE

MARCHIAFAVA 1, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DI

GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3228/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.B.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 26 maggio 2015, n. 4777/2015 resa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2010, accogliendo l’impugnazione principale di P.S. nei confronti del Condominio (OMISSIS) e della Zurich Insurance Company s.a., ma rigettando l’appello incidentale di D.B.A..

Il giudizio ha avuto origine dalla domanda di P.S., proprietaria di appartamento compreso nel Condominio (OMISSIS), volta al risarcimento dei danni dallo stesso subiti per infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo sovrastante con funzioni di lastrico solare, di proprietà di D.B.A.. La Corte d’Appello di Roma dà atto che non vi sia stata impugnazione sul punto della responsabilità avverso quanto statuito dal Tribunale di Roma, per il quale la responsabilità per i danni cagionati doveva ascriversi al condominio convenuto, ex art. 1126 c.c., non essendo provata una condotta ostativa del proprietario esclusivo D.B. all’esecuzione dei lavori condominiali di ripristino, condotta che avrebbe giustificato la responsabilità concorrente di quest’ultimo. Ciò non di meno, avendo il D.B. appellato in via incidentale la decisione del Tribunale, che aveva condannato il solo Condominio (OMISSIS), a rimborsargli le spese processuali, e non anche l’attrice P.S., la Corte d’Appello di Roma ha rigettato tale impugnazione incidentale, “per la semplice ragione che il lastrico solare dell’edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini” e quindi lo stesso proprietario superficiario o titolare di uso esclusivo concorra al risarcimento del danno.

L’unico motivo di ricorso di D.B.A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 100 c.p.c., art. 113 c.p.c., art. 1126 c.c., art. 91 c.p.c., con riguardo al giudicato interno, all’effettiva titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio o alla legittimatio ad causam, ed alla soccombenza processuale.

Resistono con distinti controricorsi P.S., il Condominio (OMISSIS), e la Zurich Insurance Public Limited Company.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Aderendo all’interpretazione proposta da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10233 del 15/07/2002, il Tribunale di Roma ha sostenuto che l’azione di P.S. per il risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di proprietà di D.B.A. doveva essere comunque proposta soltanto nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore, e non già del proprietario esclusivo del lastrico, il quale avrebbe potuto altrimenti essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove avesse frapposto impedimenti all’esecuzione dei lavori condominiali di manutenzione o ripristino, il che non era stato provato. Di recente, la questione è stata risolta da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, che ha chiarito come dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o uso esclusivo nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti, regolandosi il concorso di tali responsabilità, di norma, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c..

Avendo, tuttavia, il Tribunale di Roma in sostanza integralmente rigettato la domanda risarcitoria proposta da P.S. nei confronti di D.B.A., la regolamentazione delle spese processuali nei rapporti diretti tra queste parti doveva essere regolata dal criterio della soccombenza, riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, essendo comunque totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti, appunto, la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, con conseguente condanna alle spese del giudizio, salva la facoltà di compensare le stesse, esplicitandone le specifiche ragioni, secondo quanto richiesto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, nella specie “ratione temporis” applicabile.

Il ricorso va perciò accolto. Conseguono la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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