Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 613 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11163-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCEM – SOCIETA’ COSTRUZIONI EDILI MERIDIONALE SPA

(OMISSIS), in persona del Curatore elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLETANO

FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la decisione n. 2482/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 6/03/08, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIACALONE Giovanni;

udito l’Avvocato Paternostro Gemma, (delega avvocato Napoletano

Francesco), difensore del controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte contribuente resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria relazione per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi della SOCEM per il 1984 veniva notificata dal messo comunale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo stata evidenziata una “irreperibilità” di detta società, in data 28.12.1990 nei confronti della stessa e presso la sua sede legale nonostante fosse stata indicata, sia pure in persona diversa da quella effettivamente in carica, quella del L.R. della stessa Questi, cessato dalla carica dal 31.10.1987. ritirava il plico l’8.1.1991 ed il successivo 5.2. proponeva ricorso alla C.T. di 1^ grado.

Nella decisione impugnata, la CTC riteneva la nullità della predetta notifica, in quanto avvenuta in violazione dell’art. 145 c.p.c. e considerava la stessa insuscettibile di “sanatoria” ai fini della tempestività dell’esercizio del potere impositivo, essendo il perfezionamento comunque avvenuto in epoca successiva alla scadenza del termine per l’accertamento (scadente il 31.12.1990).

La parte ricorre per cassazione con due motivi, volti a contrastare, il primo la ritenuta sussistenza della nullità, ed il secondo la ritenuta insuscettibilità di sanatoria della consumazione del potere impositivo. Resiste la contribuente con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, per sostenere, reciprocamente a quanto affermato dalla parte erariale, la consumazione di detto potere.

Vanno riuniti i ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento secondo cui, in tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1, – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione dell’art, 145 c.p.c., comma 3, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società);

ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (Cass. n. 9447/09; 22959/07; 4785/07; S.U. n.8237/02), non rivelandosi pertinente la giurisprudenza invocata dalla parte erariale (Cass. n. 4529/00, secondo cui La notifica con le modalità di cui all’art. 140 cit. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso principale, così risultando assorbito quello del ricorso incidentale. Nel caso di specie, infatti, non è in discussione esclusivamente la sanatoria della notificazione, ma la combinazione di tale principio con quello, indefettibile, della decadenza dall’esercizio del potere nella specie, quello impositivo – per cui la sanatoria può sortire effetto solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza (Cass. S.U. n, 19854/04 secondo cui tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento)”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte; la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione in ordine alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza e ribaditi ì principi di diritto sopra enunciati rigetta il ricorso principale restando assorbito quello incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisci i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600, di cui Euro 5.500 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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