Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6129 del 17/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6129 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.ro 9070 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2009, proposto
DA
COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.1., con sede legale in Milano e,

per l’amministrazione, in Buglio in Monte (SO), in persona
del legale rappresentante p.t. geom. Arnaldo Perregrini,
domiciliato elettivamente in Roma al Viale Angelico n. 12,
presso lo studio dell’avv. Tommaso Marvasi che, con gli
avv.ti Francesco Cristina e Luigi Ratti del foro di Milano,
la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso,
notificato a mezzo posta il 14 aprile 2009.
RICORRENTE

2O(4

Data pubblicazione: 17/03/2014

CONTRO
COMUNE DI BRENO (BS),

in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.C. n. 24

Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv.
Gabriele Pafundi che, unitamente e disgiuntamente con l’avv.
Giacomo Bonomi del foro di Brescia, lo rappresenta e difende,
per procura a margine del controricorso notificato il 18
maggio 2009.
CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, sezione
prima civile, n. 12/09 del 4 giugno 2008 – 2 gennaio 2009,
notificata a cura del Comune alla ricorrente presso il
procuratore domiciliatario, in data 13 febbraio 2009. Udita,
all’udienza del 5 febbraio 2014, la relazione del consigliere
dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. T. Marvasi, per la
ricorrente, l’avv. G. Pafundi, per il controricorrente, e il
P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr.
Ignazio Patrone che conclude per l’inammissibilità e, in
subordine, il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con decreto del 13 marzo 1995, il Presidente del Tribunale di
Brescia ingiungeva alla s.r.l. Impresa Costruzioni Perregrini
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del 30 aprile 2009 ed elettivamente domiciliato in Roma, al

di pagare al Comune di Breno £. 551.072.930 e accessori,
somma versata dall’ente locale alla società quale anticipo
del prezzo dell’appalto da loro stipulato per costruire il

La Impresa Perregrini si opponeva al decreto, deducendo che
mancavano le condizioni per revocare l’anticipazione e il
Comune di Breno si costituiva insistendo per la condanna
dell’impresa a pagare la somma di cui al decreto in caso di
accoglimento dell’opposizione.
Con successivo atto di citazione notificato il 5 maggio 1997,
la società opponente conveniva in giudizio, dinanzi allo
stesso Tribunale di Brescia l’ente locale e ne chiedeva la
condanna al pagamento di £ 2.652.582.334, somma dovuta per le
riserve iscritte da essa per la sospensione dei lavori a
decorrere dal 25 luglio 1989, che il committente aveva
affermato essere legittima í ai sensi dell’art. 30, comma 2,
del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, cioè del capitolato
generale delle opere pubbliche dello Stato.
Le due cause riunite erano decise dal Tribunale di Brescia
con sentenza del 15 aprile 2005, che rigettava la domanda di
pagamento dell’impresa, per essere legittima la disposta
sospensione e accoglieva la riconvenzionale del Comune di
Breno, condannando la società a restituire all’ente locale e.
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locale carcere mandamentale.

276.730,15 e accessori, ricevuti in acconto dei lavori,
detratti l’importo dei lavori eseguiti e le spese del grado.
Entrambe le parti proponevano appello avverso la sentenza che

pagamento per i lavori illegittimamente sospesi e il Comune
di Breno per ottenere un aumento delle somme che l’adito
giudice aveva dichiarato dovute all’ente locale.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 2 gennaio
2009, rigettava entrambi i gravami e condannava la s.r.1
Costruzioni Perregrini alle spese del grado; in particolare
era ritenuta legittima la sospensione dei lavori, effetto
della comunicazione della decisione del Ministero della
giustizia di non realizzare il carcere, a causa del nuovo
piano di riassetto delle case mandamentali in cui l’opera non
era più prevista e non per eseguire una variante del progetto
originario, che non fu mai approvata.
Vi erano, per la Corte di merito, le ragioni di pubblico
interesse di cui all’art. 30, 2 ° coma, del capitolato
generale citato di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, per
sospendere i lavori.
Il contratto di appalto doveva dichiararsi risolto per
impossibilità sopravvenuta “giuridica” o di diritto e ai
sensi dell’art. 1463 c.c., dovendo l’appaltatrice restituire
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precede, la s.r.l. Perregrini insistendo nelle richieste di

gli anticipi ricevuti, in mancanza di inadempimento del
comune committente, che aveva fatto venir meno il rapporto di
appalto solo per il factum principis costituito dalla

con spese a carico della impresa Costruzioni Perregrini.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di
Brescia, notificata il 13 febbraio 2009 alla Costruzioni
Perregrini s.r.1., quest’ultima propone ricorso con cinque
motivi notificato il 14 aprile 2009, cui replica il Comune di
Breno, con controricorso notificato il successivo 18 maggio
dello stesso anno; entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1.1.11 primo motivo di ricorso della società Costruzioni
Perregrini deduce violazione dell’art. l della legge 7 agosto
1978 n. 469 sull’ordinamento delle case mandamentali, dellb
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, degli
artt. 1463 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in
riferimento all’art. 360, 1 0 comma, n. 3 c.p.c.
Per la ricorrente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 469
del 1978, la soppressione o costruzione di ogni carcere
mandamentale andava disposta con decreto ministeriale, mentre
nel caso il Ministero non avrebbe provveduto, con tale tipo
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decisione ministeriale di non realizzare la casa mandamentale

di provvedimento, a revocare il precedente decreto istitutivo
della casa mandamentale, per cui erroneamente la Corte di
merito aveva rilevato la sopravvenuta legittima causa di

ministeriale a far venir meno la pregressa volontà del
Ministro committente di realizzare la casa mandamentale.
Il recesso dal rapporto di appalto doveva essere espresso
comunque con decreto del Ministro, che nel caso non vi fu,
per far venir meno il provvedimento di identica natura in
base al quale s’era autorizzato l’inizio della costruzione
del carcere mandamentale.
La Corte d’appello ha negato ogni rilievo alla mancata
produzione del decreto di revoca dei finanziamenti per
l’appalto di costruzione della casa mandamentale, mentre tale
provvedimento era necessario a dar luogo alla impossibilità
giuridica di proseguire i lavori, posta a base della
risoluzione dell’appalto.
Il quesito conclusivo chiede di affermare la necessità del
decreto ministeriale di soppressione della casa mandamentale
che la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha ritenuto
non necessario a giustificare la sospensione e risoluzione
dei lavori, mentre in difetto di esso, non poteva che
confermarsi l’esistenza della casa mandamentale e l’obbligo
6

risoluzione dell’appalto, ritenendo sufficiente una mera nota

di proseguire i lavori sospesi, essendo illegittima la
risoluzione disposta unilateralmente dal committente.
1.2. Il secondo motivo di ricorso dell’impresa Perregrini

sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., essendo contraddittoria nel
ritenere indispensabile l’autorizzazione con decreto del
Ministro per costruire la casa mandamentale e nell’escludere
il rilievo di un analogo provvedimento, per manifestare il
venir meno della volontà dello stesso Ministro a costruire l’
opera, essendo illogica l’affermazione della Corte di merito
sulla irrilevanza del tipo di provvedimento ministeriale di
revoca dell’autorizzazione a costruire il carcere.
1.3. La società ricorrente, in terzo luogo, deduce violazione
degli artt. 1463 e 1453 c.c., in relazione al richiamato art.
30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1068, degli artt. 1175 e 1375
c.c. e agli artt. 41 del D.P.R. da ultimo citato e 345 della
L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, anche per insufficiente e
contraddittoria motivazione sul fatto controverso della
impossibilità sopravvenuta di eseguire l’appalto, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Nel ricorso è dedotto che il Comune ha violato i principi di
buona fede e correttezza nell’omettere la comunicazione delle
intenzioni del Ministero di non proseguire la costruzione
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censura la sentenza di merito, per carenze motivazionali ai

della casa mandamentale, in ragione del nuovo piano di
riassetto di tali tipi di carceri per cui, a livello
centrale, s’era deciso di non costruire più la casa

Ad avviso della ricorrente, pur consapevole che la lunga
sospensione dei lavori sarebbe sfociata nella risoluzione
dell’appalto, il comune di Breno non avrebbe comunicato
all’impresa tale situazione, provocando danni all’impresa,
dei quali la Corte d’appello nega la risarcibilità,
nonostante la condotta omissiva colposa del committente abbia
ingenerato nella società appaltatrice l’affidamento nella
prosecuzione dei lavori, rendendo più onerose le prestazioni
dell’appaltatrice che ha proseguito i lavori, anche quando
gli stessi era certo che si sarebbero dovuti fermare,
accettando di prolungare la sospensione e ingenerando
nell’appaltatrice l’affidamento nella completa esecuzione
dell’opera data in appalto.
1.4.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza

per omessa motivazione sulla mancata condanna del comune
committente al risarcimento del danno, per aver determinato
con la sua condotta la risoluzione dell’appalto, non essendo
necessarie riserve dalla società ricorrente per essere stata
indotta in errore dalla lunghissima sospensione dei lavori.
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mandamentale di Breno.

Il quesito conclusivo del motivo di ricorso chiede a questa
Corte di affermare che costituisce motivazione omessa o
insufficiente quella che fonda la decisione su un solo

è rappresentante del committente, che è una delle parti in
causa, senza considerare gli elementi di prova forniti dalla
appaltatrice che escludono la giustificazione della condotta
della controparte.
1.5. Infine si denuncia violazione dell’art. 1334 c.c., anche
per insufficienze motivazionali sul punto, ai sensi dell’art.
360, n.ri 3 e 5, c.p.c., in ordine alla statuizione della
Corte che ha imposto il pagamento degli interessi legali
sulla somma da restituire al committente comune, dalla data
della domanda stragiudiziale di rimborso, ritenuta nel merito
costituzione in mora dell’impresa.
La Corte ha dichiarato risolto il contratto per impossibilità
sopravvenuta, mentre doveva procedere a risoluzione del
rapporto per colpa del Comune di Breno, anche se non vi erano
state riserve dell’impresa in ordine all’inadempimento del
committente costituito dalla sospensione dell’appalto.
2.1. Il ricorso è inammissibile, per più profili.
Invero i quesiti di diritto a conclusione dei motivi che
denunciano violazioni di legge, cioè il primo, il terzo e il
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documento, cioè sulla relazione del direttore dei lavori che

quinto, sono inidonei ad evidenziare i punti della pronuncia
impugnata nei quali dette violazioni si sarebbero verificate
e quale avrebbe dovuto essere il contenuto del provvedimento

rilevare la fondatezza o meno del motivo di ricorso con una
mera risposta, positiva o negativa, al quesito.
Il quesito conclusivo del primo motivo di ricorso chiede
infatti di rilevare la mancata prova dell’affermata
impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dei lavori di
costruzione del carcere mandamentale, ma non rileva che la
Corte d’appello, a pag. 25 della sentenza, ha ritenuto
irrilevante il decreto ministeriale di soppressione della
casa mandamentale, essendo certa la volontà del Ministero di
“non mantenere più in vita la struttura di Breno”.
Il terzo motivo, nel quesito finale, chiede di rilevare che
la condotta del committente in ordine alla sopravvenuta
decisione di non costruire più il carcere è stata violativa
dei principi di buona fede, avendo ingenerato nell’impresa
l’affidamento nella prosecuzione e conclusione dei lavori e
il quinto motivo di ricorso è totalmente privo di quesito
conclusivo.
In realtà emergono dai quesiti conclusivi del primo e terzo
motivo solo “comportamenti” del Comune di Breno che la
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impugnato conforme a legge, non potendosi quindi pervenire a

ricorrente ritiene scorretti e non le norme disapplicate nel
provvedimento di merito oggetto di ricorso e quelle che si
sarebbero dovute applicare, con le modalità di applicazione

dei motivo primo e terzo, mentre il quinto motivo, totalmente
privo di quesito conclusivo, è precluso, ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c. all’epoca vigente.
Altrettanto deve affermarsi in ordine alle dedotte carenze
motivazionali di cui agli altri due motivi di ricorso,che
censurano la sentenza per avere dichiarato la risoluzione per
impossibilità sopravvenuta della prestazione, senza esplicare
il fatto controverso sul cui la motivazione del provvedimento
impugnato non sarebbe sufficientemente esplicativa delle
ragioni della decisione.
La Corte di merito, ad avviso della ricorrente, non avrebbe
chiarito nei motivi la c.d. “impossibilità sopravvenuta”
della prestazione, in relazione all’appalto della costruzione
della casa mandamentale dichiarato risolto; detta
impossibilità peraltro è connessa al fatto della esclusione
della costruzione del carcere dai programmi ministeriali, ma
costituisce effetto di un “factum principis” che qualifica
come impossibile la costruzione della casa mandamentale dal
comune, per cui anche il secondo e quarto motivo di ricorso
11

disattese dalla Corte d’appello, con connessa inammissibilità

non possono che dichiararsi preclusi (sulla esimente indicata
cfr. la recente Cass. 30 aprile 2012 n. 6549).
In conclusione, ciascuno dei cinque motivi è inammissibile e

precluso, dovendosi porre le spese del presente giudizio a
carico della ricorrente e a favore del controricorrente nella
misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in C. 10.000,00, per compensi, ed
200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie
come per legge.
Così deciso il 5 febbraio 2014 in Roma, nella camera di
consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di
cassazione.
prelidente

Il consigliere estensore_
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Depositato in Cancelleria

o
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

17 MAR ?N
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quindi lo stesso ricorso per cassazione è da qualificare

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