Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6129 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1216/2009 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente

pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato GRANDE Corrado,

(c/o l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania), che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.L.L., PROVINCIA DI CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2007 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA del 4/11/07 depositata il

20/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 dicembre 2008 la Regione Campania ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 novembre 2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace di Teano nella parte in cui l’aveva condannata a pagare Euro 1.350,00 in favore di Z.L.L. a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura nel sinistro stradale cagionato da un cinghiale immessosi improvvisamente sulla sede stradale.

Lo Z. e la Provincia di Caserta (nei cui confronti la domanda era stata rigettata) non hanno espletato attività difensiva.

2 – Con il primo motivo la ricorrente ipotizza violazione o falsa applicazione della L. 2 agosto 1967, n. 799, art. 20, L. 28 gennaio 1970, n. 17, art. 3, L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 9 e 12, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 19, L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8 e dell’art. 112 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva ovvero circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno chiede alla Corte di enunciare il principio che spetta alla sola Provincia e non alla Regione Campania la legittimazione passiva nel caso di domanda risarcitoria di danni causati da fauna selvatica su strada provinciale.

Il motivo, che tratta congiuntamente censure ontologicamente e strutturalmente diverse, in palese contrasto con le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., non contiene in alcuna sua parte il momento di sintesi necessario per circoscrivere e specificare il vizio di motivazione denunciato e presenta un quesito di diritto che non da ragione delle numerose violazioni di norme denunciate e che si rivela astratto in quanto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al fatto concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Ragioni di completezza inducono a ribadire che è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 13907 del 2002; Cass. n. 24895 del 2005; Cass. n. 467 del 2009) che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la L. n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 112 e 163 c.p.c., e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. La censura, che presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per la precedente, non presenta il momento di sintesi necessario per definire il vizio di motivazione e si conclude che con un quesito plurimo che non concerne le norme di cui si è denunciata la violazione (La Regione, nei cui confronti è proposta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., per danni provocati da fauna selvatica su strada provinciale, è tenuta a risarcire il danno per il solo fatto storico dell’incidente o per un fatto colposo proprio allegato e provato? Il giudice è tenuto ad attenersi a quanto richiesto e allegato dalle parti senza andare ultra petitum?) che si rileva assolutamente astratto per le medesime ragioni già indicate.

Occorre ribadire sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sìa cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2597 c.c., comma 2, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. La censura viene esposta intermini aspecifici, così come astratto appare il quesito formulato nei termini seguenti:

l’attore, che propone una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., nei confronti della regione per danni provocati da fauna selvatica su strada provinciale, assolve compiutamente il proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., provando il solo fatto storico dell’incidente, senza nemmeno allegare e provare il comportamento omissivo dell’ente? 4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a statuizione diversa: l’art. 336 bis c.p.c., è tuttora vigente per i ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati anteriormente al 4 luglio 2009 e il ricorrente non ha soddisfatto l’onere processuale da esso imposto;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA