Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6129 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 05/03/2021), n.6129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 719/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/64/13 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia,

depositata il 7 maggio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2020

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 91/64/13, depositata il 7 maggio 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 40/16/2011, depositata il 5 maggio 2011, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso spiegato da S.L. avverso la cartella di pagamento – emessa sulla base dell’avviso di accertamento n. R0P020200186 per l’anno di imposta 2004, non impugnato, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato una maggiore IVA e una maggiore IRAP e irrogato sanzioni a carico della Edilnoleggi s.a.s. di A.V. & C. – notificatale quale socio accomandante di tale società.

A sostegno del ricorso di primo grado la S. aveva lamentato di non aver ricevuto alcun atto prima della cartella impugnata, evidenziando, altresì, che, quale socio accomandante, non poteva esserle attribuita la responsabilità solidale ed illimitata per i debiti sociali e che, in ogni caso, aveva rinunciato all’eredità del socio accomandatario V.A..

L’Agenzia delle entrate, nel costituirsi in giudizio, aveva replicato che, per un verso, l’avviso di accertamento era stato notificato personalmente alla socia accomandante, a mezzo del servizio postale, in data 29 agosto 2009, e che, per altro verso, prevedendo l’art. 2313 c.c. la responsabilità dei soci accomandanti nei limiti della quota conferita, la S. era tenuta per i debiti della società nei limiti del 70% del capitale sociale, per complessivi Euro 36.151,98, mentre alcuna rilevanza assumeva la dedotta rinuncia all’eredità del socio accomandatario, essendo la responsabilità ascrivibile alla ricorrente iure proprio e non iure hereditatis.

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza n. 40/16/11, depositata il 5 aprile 2011, accolse il ricorso osservando che, essendo l’intimata soda accomandante della società attinta dall’avviso di accertamento, rispondeva, ai sensi dell’art. 2313 c.c., limitatamente alla quota conferita, così che la cartella sarebbe stata legittima solo nel caso in cui l’importo con essa richiesto avesse coinciso con l’ammontare della quota, pari al 70% del capitale sociale, in titolarità della ricorrente.

Nondimeno, a giudizio della Commissione di primo grado, mancavano indicazioni sull’ammontare dell’intero capitale della società Edilnoleggi s.a.s. di A.V. & C., “nè nella cartella vi è alcuna indicazione che il concessionario per la riscossione non porrà in essere azioni esecutive eccedenti la quota posseduta dalla ricorrente (pari a complessivi Euro 36.151,98, come deduce l’Agenzia nella sua comparsa), nè soprattutto nella cartella è indicato che l’ordine di pagamento della somma richiesta dall’agente della riscossione alla ricorrente è pari all’importo della quota conferita dalla signora S. nella società in accomandita semplice. Nella cartella, anzi, si specifica che la sig.ra S. è coobbligata in solido con la società per l’intero importo e tale conclusione è palesemente infondata”.

2. I giudici d’appello, respinta l’eccezione di tardività del gravame svolta dall’appellata, confermarono la decisione di primo grado, evidenziando come la propria indagine fosse circoscritta “al petitum posto con il ricorso introduttivo”, da identificarsi con la contestazione dei vizi propri della cartella esattoriale con la quale era stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell’intero ammontare della pretesa tributaria vantata nei confronti della società Edilnoleggi s.a.s. di A.V. & C. ed affermando che tali vizi dovevano ritenersi sussistenti per non avere l’Ufficio considerato la qualifica di socia accomandante rivestita dalla ricorrente, in forza della quale la stessa non poteva ritenersi solidalmente responsabile con il socio accomandatario.

3. Contro tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi. S.L. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria la decisione della Commissione tributaria regionale si pone in contrasto con l’art. 112 c.p.c. in quanto, pur ritenendo legittima la richiesta dell’Ufficio di rideterminazione della pretesa nei confronti della socia accomandante nei limiti della sua quota di partecipazione alla società, ha rigettato l’appello sul presupposto che l’indagine alla stessa demandata fosse circoscritta al petitum oggetto del ricorso introduttivo, coincidente con l’annullamento dell’intero ammontare indicato nella cartella.

Per contro – ha soggiunto la ricorrente – l’eccezione erariale, correttamente qualificata dai giudici d’appello come mera difesa, era volta ad ottenere la rideterminazione della pretesa azionata nei confronti della ricorrente in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale della società oggetto dell’accertamento tributario. Nè l’impugnazione esperita dalla S. tendeva al mero annullamento dell’atto impugnato, ricorrendo tale ipotesi solo quando l’eliminazione dell’atto è fondata su vizi formali, laddove, al contrario, nel caso in cui si deduca un vizio inerente al contenuto dell’atto, il giudice non può limitarsi ad eliminarlo, ma deve sostituirlo (c.d. impugnazione merito).

1.1. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., comma 1, e dell’art. 112 c.p.c..

Secondo la prospettazione erariale, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata, S.L., quale socio accomandante, risponde in solido, ex lege, per le obbligazioni della Edilnoleggi s.a.s. di A.V. & C., sia pure con la limitazione, prevista dall’art. 2313 c.c., coincidente con il valore della quota di partecipazione alla società, la cui entità risultava dalla stessa visura camerale prodotta dalla ricorrente in primo grado.

2. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente in ragione della sua priorità logico-giuridica, è fondato.

Ritiene il Collegio che il regime civilistico della responsabilità dei soci rispetto ai debiti della società – e, con particolare riferimento al socio accomandante di società in accomandita semplice, la corresponsabilità solidale e sussidiaria, limitata alla quota conferita – operi, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti (Cass. Sez. 5, 22/1/2020, n. 1281; Cass. Sez. 5, 21/11/2014, n. 24795, cit.; Cass. Sez. 5, 8/11/2013, n. 25143; Cass. Sez. 5, 9/5/2007, n. 10584).

Infatti, tra il debito sociale e la posizione del singolo socio intercorre una relazione qualificata costituita da un nesso di stretta dipendenza disciplinato, per le società in nome collettivo, dall’art. 2291 c.c. (ai sensi del quale i soci della collettiva rispondono tutti, solidalmente e illimitatamente, per le obbligazioni sociali) e, per le società in accomandita semplice dall’art. 2313 c.c., secondo cui i soci accomandatari rispondono illimitatamente per i debiti della società, mentre la responsabilità dei soci accomandanti è limitata dalla misura della partecipazione al capitale sociale.

Con particolare riferimento ai debiti tributari della società, la responsabilità sussidiaria delineata dalle richiamate disposizioni codicistiche espone il socio all’azione esecutiva, nonostante lo stesso sia privo della qualità di obbligato di imposta e per questo sia rimasto estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo esecutivo nei confronti della società (Cass. Sez. 5, n. 1281 del 2020, cit.; Cass. Sez. 5, n. 27189 del 2014; Cass. Sez. 5, n. 25765 del 2014).

Sulla scorta di tali considerazioni questa Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei riguardi del socio – così come il giudicato ottenuto nei confronti delle società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci – e può, quindi, limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46 l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (in tal senso, Cass. Sez. 5, 22/1/2020, n. 1281; Cass. Sez. 5, 11/5/2017, n. 11615; Cass. Sez. 5, ord., 26/10/2015, n. 21763).

Il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, formatosi tra il creditore della società e una società di persone può, dunque, essere azionato anche contro il socio, derivando la responsabilità di quest’ultimo dall’esistenza stessa dell’obbligazione sociale.

Come chiarito da una parte della dottrina, gli effetti riflessi del titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del socio trovano fondamento nel nesso di pregiudizialità-dipendenza qualificato che avvince la posizione del socio a quella della società, in forza del quale qualunque obbligo sociale – qualunque ne sia la fonte – fa sorgere, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un corrispondente obbligo in capo al socio.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha mostrato di condividere tale approccio affermando in più occasioni che il titolo formato contro la società sia azionabile anche nei confronti dei singoli soci, ancorchè limitatamente responsabili (con specifico riferimento ai soci accomandati, v. Cass., Sez. 3, 8/8/2013, n. 18923), in taluni casi rinvenendovi una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione nei confronti degli eredi una sentenza emessa contro il de cuius (Cass., 19/12/2017, n. 30441; Cass., 21/11/2014, n. 24795; Cass., 23/5/2011, n. 11311; Cass., 24/3/2011, n. 6734; Cass., 18/6/2009, n. 14165; Cass. Sez. 1, 16/1/2009, n. 1040, cit.).

Pertanto, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, escludendo la corresponsabilità solidale di S.L. rispetto al credito tributario della società di cui era socia accomandante, non si è uniformata ai richiamati principi, così incorrendo nella violazione dell’art. 2313 c.c. denunciata dall’Amministrazione ricorrente.

3. Anche il secondo motivo di ricorso merita condivisione.

La sentenza d’appello, nel ritenere che la richiesta di riduzione della pretesa esecutiva entro il limite del valore della quota di

partecipazione della socia accomandante, avanzata

dall’Amministrazione finanziaria all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, esulasse dall’oggetto del giudizio delimitato dai motivi di impugnazione della cartella esattoriale (a pagina 2 della pronuncia gravata si legge: “(…) l’indagine demandata al giudice tributario resta circoscritta al petitum posto con il ricorso introduttivo, nella specie, vizi propri dell’atto impugnato con il quale veniva chiesto alla ricorrente il pagamento dell’intero ammontare della pretesa tributaria vantata nei confronti della società Edilnoleggi sas, quindi si contestava la legittimità dell’atto per non aver l’ufficio considerato la qualifica rivestita di socia accomandante (…)”), palesa un’erronea qualificazione di tale azione in termini di rimedio meramente formale e annullatorio.

Per contro, secondo l’orientamento interpretativo condiviso da questa Corte, il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto è volto ad ottenere una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. Sez. 5, n. 27574 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ord. n. 18777 del 10/9/2020).

Tale connotazione sostanziale impone una pronunzia in termini di riduzione, ove ne ricorrano i presupposti (Cass. Sez. 5, 12/7/2006, n. 15825; Cass. Sez. 5, 19/11/2014, n. 24611; Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27574, ex aliis), e ciò anche quando oggetto di impugnazione sia la cartella esattoriale (Cass. Sez. L, 30/1/2013, n. 2160, in materia di precetto, cui è assimilata la cartella esattoriale; Cass. Sez. 6-5, ord. 29/7/2016, n. 15966; Cass. Sez. 5, ord. 24/1/2019, n. 1996, secondo cui l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione dell’importo domandato nei limiti di quello dovuto, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito).

Tanto premesso, con l’azione esperita la ricorrente non ha censurato vizi formali della cartella esattoriale, ma ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’azione esecutiva con essa minacciata, così contestando il diritto della controparte ad agire esecutivamente nei propri confronti, o per lo meno, ad agire per l’intero ammontare del debito tributario della società.

4. Non avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. La Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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