Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6127 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1142/2009 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI

60, presso lo studio dell’avvocato COLANTONI Luciana, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA COSTANZA

MAURIZIO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

9.10.07, depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luciana Colantoni che si riporta

agli scritti e chiede la fissazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 S.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 novembre 2007 dalla Corte d’Appello di Ancona, confermativa della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Pesaro finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta che asseriva essere avvenuta a causa della presenza di una buca.

Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso essenziale per la decisione. La censura, che si sviluppa in oltre tredici pagine che contengono ampi e non consentiti nel giudizio di legittimità riferimenti alle risultanze processuali, in tal modo postulando apprezzamenti di fatto risolti con esito difforme rispetto alla sentenza impugnata, non contiene il momento di sintesi formulato secondo i criteri enunciati e necessario per circoscrivere chiaramente il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli rispettivamente omessa, insufficiente, contraddittoria (è appena il caso di rilevare che, ad esempio, il concetto di omissione è incompatibile con quello di contraddittorietà della motivazione).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.. Formula un quesito mediante il quale chiede l’enunciazione del principio secondo cui il giudicato interno inerente la parte della sentenza di primo grado che dispone sull’ammissibilità di deposito documentale, in quanto non attinto dal gravame, non è suscettibile di ulteriore opinamento ed è rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Un quesito siffatto si rivela del tutto astratto, poichè svincolato dal caso concreto e dalla motivazione della sentenza impugnata, quindi inidoneo a soddisfare le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c.. Inoltre la censura è esposta in termini generici e inidonei a soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ragioni di completezza impongono di rilevare che la Corte d’Appello ha sostanzialmente rilevato anche l’irrilevanza nel merito della foto in discussione e trattasi di questione su cui non può essersi formato alcun giudicato.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non dimostrano l’ottemperanza al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA