Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6127 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27157/2015 proposto da:

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABILLO

18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in COLLEFERRO, VIA

E. FERRI 6, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

COLABUCCI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il

13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

– il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale Unicredit s.p.a. aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ing. S.G., c.t.u. nominato per la stima di un immobile nel contesto di una procedura esecutiva promossa dalla stessa istante;

– il tribunale ha ritenuto l’opposizione tardiva sulla base del disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nel testo anteriore alla riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, a norma del quale l’opponente era onerato del rispetto del termine di venti giorni dalla conoscenza legale del decreto di liquidazione;

secondo il Tribunale era inapplicabile la nuova formulazione – introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, che non prevede alcun termine decadenziale – poichè la trascrizione del pignoramento immobiliare aveva avuto luogo in data anteriore alla sua entrata in vigore;

– Unicredit s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo ed il Siniscalchi ha depositato controricorso per resistervi;

– il consigliere relatore ha proposto declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria;

considerato che:

– con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, assumendo che il tribunale di Velletri avrebbe errato nell’individuare la disciplina applicabile “ratione temporis”; perchè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, comma 1, prevede l’applicazione della nuova disciplina (compresa la non assoggettabilità a termini dell’opposizione a decreto di liquidazione) “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, e che in tal senso occorrerebbe aver riguardo non già all’intera procedura esecutiva, come ritenuto dal tribunale, bensì al solo procedimento di opposizione alla liquidazione;

– il motivo appare manifestamente fondato perchè il Capo 3^ del D.Lgs. n. 150 del 2011, elenca le varie controversie regolate dal rito sommario di cognizione e, tra queste, l’opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (v. art. 15): è chiaro quindi che la disposizione transitoria del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, nel prevedere l’applicabilità delle “norme del presente decreto…..ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, si riferisce ai procedimenti ivi indicati e quindi, per quanto interessa in questa sede, alla opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

– l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato, comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione soggettiva che riesaminerà la tempestività dell’opposizione tenendo presente la disciplina prevista dal rito sommario di cognizione anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2016.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in diversa composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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