Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6127 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 05/03/2021), n.6127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22459/2014 R.G. proposto da:

New Plastic s.r.l. in liquidazione, in persona del suo rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Mercone,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Catini, in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 6429/31/14, depositata il 24 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Nei confronti della odierna ricorrente veniva emesso atto di irrogazione sanzioni, per gli anni 2006 e 2007, avuto riguardo ad operazioni intracomunitarie ed insufficiente versamento IVA risultante dalla relativa liquidazione mensile.

Segnatamente è stata contraddetta nella prospettazione erariale la natura intracomunitaria delle operazioni poste in essere dalla New Plastic correlate alle operazioni emesse nei confronti degli operatori esteri Anterik Limited e Alexal s.r.l.

La CTP di Caserta rigettava il ricorso della New Plastic ritenendo indimostrato, da parte della ricorrente, che la merce compravenduta fosse effettivamente giunta a destinazione in uno stato membro.

La CTR della Campania respingeva il successivo appello della contribuente.

La contribuente avanza ricorso per cassazione incentrato su due motivi, L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e rubricato sul “1.”, la contribuente contesta l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza d’appello, per avere la CTR aderito apoditticamente alla prospettazione erariale, omettendo di esporre le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni della ricorrente, trascurando i documenti da essa prodotti.

Con il secondo motivo, rubricato sub “3”, la contribuente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 per avere la CTR trascurato di considerare l’assenza di colpa in capo alla contribuente, il cui ritardato pagamento IVA è stato provocato da un non corretto funzionamento del sistema informatico utilizzato. Il primo motivo è inammissibile sotto convergenti profili.

Innanzitutto, a risaltare è la mera affermazione della contribuente circa l’avvenuta pretermissione delle proprie eccezioni da parte del giudice d’appello e la mancata considerazione dei documenti rimessi al suo vaglio. La ricorrente, tuttavia, non esplicita quali deduzioni istruttorie o documenti siano stati sorvolati, nè spiega se e quali argomenti abbia sviluppato dinanzi al giudice di merito per segnalare la loro importanza probatoria.

Il motivo manca così del requisito della autosufficienza che, come questa Corte ha da anni chiarito, implica la necessità di corredare la censura del ricorso per Cassazione di omessa valutazione di prove documentali non solo della trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche della specificazione degli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate in sede di merito sulla base del documento; infatti del tutto irrilevante giuridicamente va considerata la sola produzione, in detta sede, non accompagnata da specifica istanza d’esame e da deduzioni circa la rilevanza dei documenti prodotti in relazione alle pretese fatte valere, dato che essa non garantisce alla controparte la possibilità di interloquire sul punto, così come è necessario per assicurare il contraddittorio (Cass. n. 19138 del 2004; Cass. n. 18506 del 2006). Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo non può che avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 13625 del 2019).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata considerazione di deduzioni e documenti da parte del giudice del merito, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di essi; in tal modo la censura si risolve in un assunto apodittico non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Il mezzo di ricorso in esame impinge in altro profilo d’inammissibilità.

Invero, come chiarito a più riprese da questa Corte, “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018).

Nella specie, la CTR ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, ben si lascia cogliere nella sua ratio decidendi, che all’evidenza valorizza, da un lato, l’inesatta, incompleta e irregolare compilazione dei modelli Intrastat, dall’altro lato, l’omessa esplicitazione di circostanze ed elementi probatori suscettibili di integrare l’esimente della causa di forza maggiore.

Il secondo motivo è infondato.

Suo tramite si censura la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 sostenendo che erroneamente la CTR abbia ritenuto non applicabile la causa di non punibilità prevista da tale disposizione, id est la causa di forza maggiore indipendente dalla volontà della debitrice società.

Il concetto di forza maggiore, richiamato dalla norma anzidetta, va interpretato, tuttavia, in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza Eurounitaria.

Con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25).

E’ stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte di Giust. sent. 15.12.1994 causa C-195-91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonchè sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19).

Pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate. Questa Corte ha mutuato e precisato detto condivisivile assetto di principi proprio con riguardo alla materia dell’IVA, declinando il concetto di forza maggiore accluso nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 richiamato nella rubrica del mezzo in esame in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza Eurounitaria (Cass. n. 22153 del 2017).

Nel caso di specie, sulla premessa pacifica della errata compilazione dei modelli Intrastat, la contribuente pretende di sussumere un non meglio precisato malfunzionamento del sistema informatico entro la fattispecie astratta di forza maggiore legislativamente tipizzata. Essa omette, tuttavia, di allegare i profili fattuali, di contesto e cronologici, che avrebbero contrassegnato l’elemento soggettivo della forza maggiore, viceversa ascrivendo alla CTR di aver trascurato di indicare “in che cosa sarebbe consistita la colpa della società”, ancorchè spettasse alla contribuente l’onere di provare la propria estraneità all’evento e la non imputabilità a sè del medesimo. Invero, nell’interpretazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo il costante orientamento di questa Corte l’onere di provare l’assenza di colpa grava proprio sul contribuente (Cass. n. 11607 del 2003; Cass. n. 22809 del 2006; Cass. n. 13068 del 2011).

La contribuente tace, inoltre, sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità dell’evento che avevano impedito il pagamento dei tributi e non si cura di allegare e dimostrare l’avvenuta adozione da parte sua di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. In altri termini, quando, come, per quanto tempo e con quali specifiche conseguenze il sistema informatico non avrebbe funzionato e – specularmente – quando e in che modo ne sarebbe stato assicurato il ripristino, rimane aspetto criptico e imperscrutabile. Ad onta di quanto opinato nel motivo di ricorso dalla contribuente, sarebbe stato suo onere non solo dedurre – il che è stato fatto solo per approssimazione – ma altresì dimostrare specificamente, da un lato, l’elemento soggettivo della non imputabilità dell’evento esterno, da un altro lato, l’elemento oggettivo dell’imprevedibilità ed irresistibilità dell’evento disfunzionale asseritamente subito e che avrebbe reiteratamente impedito il pagamento dei tributi, da un altro lato ancora, l’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare e il suo ripetersi. Detta situazione, in realtà, è stata genericamente solo adombrata, senza essere corroborata da circostanze ed elementi istruttori atti in alcun modo a dimostrarla.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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