Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6126 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.09/03/2017), n. 6126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8246/2016 proposto da:
G.F., P.E., G.P.,
G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo
studio dell’avvocato SILVIO BOZZI, rappresentati e difesi
dall’avvocato FABRIZIO GIORDANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. cron. 13015/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Silvio Bozzi (delega Avvocato Fabrizio Giordano),
per i ricorrenti, che si riporta agli scritti insistendo perchè
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che P.E. e G.R., P. e F. propongono ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 14.10.2015, che ha riconosciuto solo alle prime tre l’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, che tutti e quattro, invece, avevano domandato per la durata irragionevole di una procedura esecutiva, instaurata innanzi al Tribunale di Benevento, nella quale erano intervenuti in qualità di creditori nel 2004;
che a base del ricorso essi deducono il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di G.F., il cui nominativo non risulta in alcuna parte del decreto impugnato;
che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
considerato che la Corte d’appello di Roma con ordinanza del 22.27.3.2016 ha corretto ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c., il decreto anzi detto, aggiungendo il nominativo di G.F. a quello delle altre parti a vantaggio delle quali è stata pronuncia la condanna del Ministero della Giustizia;
che pertanto il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
che, assente l’attività difensiva del Ministero in questa sede, non va operato regolamento delle spese di giudizio.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017