Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6125 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1012/2009 proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALPI

30, presso lo studio dell’avvocato SILVI CLAUDIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAZZARELLA Bruno, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MARIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2002 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di POZZUOLI del 3.5.02, depositata il 05/06/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2008 F.M.A. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza di rettifica a sentenza, non notificata, depositata in data 19 novembre 2008 dal Tribunale di Napoli; l’ordinanza de qua aveva sostituito la dizione ” F.A. M.” contenuta nella propria sentenza depositata il 5 giugno 2002 con la dizione ” F.M.A.”.

L’intimato T.R. ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile infatti, (Cass. n. 5165 del 2004;

vedi anche 5990 del 2007) il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dall’art. 287 c.p.c., e segg., è funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo d’impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio.

3.- La relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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