Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6125 del 09/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 22/09/2016, dep.09/03/2017),  n. 6125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3288/2015 proposto da:

G.R., G.F., G.A., quali eredi di

E.A., rappresentati e difesi, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanna Cerreto e Carlo Grasso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 15

ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 21 agosto 2012 presso la Corte d’appello di Roma, G.R., G.F., G.A., quali eredi di E.A., chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, lamentando la irragionevole durata di un giudizio iniziato dalla loro dante causa (deceduta il (OMISSIS)) dinnanzi alla Corte dei conti di Roma con ricorso depositato il 17 settembre 1979, deciso in primo grado dalla sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, cui la causa era stata trasferita, con sentenza del 21 marzo 2003, e poi in appello, con sentenza depositata il 14 maggio 2008;

che l’adita Corte d’appello ha ritenuto che dovesse tenersi conto della sola durata del giudizio presupposto successivo alla presentazione, da parte della E., della istanza di prosecuzione (1993), sicchè la durata complessiva del giudizio era stata di circa dodici anni;

che, detratti tre anni di durata ragionevole, la Corte d’appello ha quindi ritenuto indennizzabili nove anni, in relazione ai quali ha liquidato, in favore dei ricorrenti iure hereditario, la somma di Euro 4.500,00;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello nel calcolare la durata del giudizio presupposto, assumendo come dies a quo la data di presentazione della istanza di prosecuzione, omettendo di considerare che il giudizio era iniziato nel 1979, e nel non prendere in considerazione la durata del giudizio di appello, protrattosi dal giugno 2004 al maggio 2008;

che il motivo è in parte fondato;

che, invero, posto che i ricorrenti hanno agito nella qualità di eredi di E.A. e che dal decreto impugnato emerge che il giudizio presupposto ha avuto inizio con ricorso in data 17 dicembre 1979, appare evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel ritenere che la durata del giudizio presupposto da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della L. n. 89 del 2001, fosse solo quella successiva alla istanza di prosecuzione del 2 dicembre 1993 e non anche la data iniziale del giudizio stesso;

che, d’altra parte, se è vero che la fase del procedimento amministrativo non concorre a determinare la durata del giudizio presupposto (Cass., S.U., n. 4429 del 2014), è altresì vero che la fase amministrativa concernente la pretesa della E. era iniziata con domanda del 17 giugno 1972 e che al 1979 risaliva l’inizio della fase giurisdizionale;

che risulta invece infondato l’ulteriore profilo di censura svolto con il primo motivo, atteso che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente una violazione del termine di ragionevole durata del giudizio pari a nove anni, considerando utile il segmento compreso tra il 1993 e il 2014; con la conseguenza che, dovendosi detrarre il periodo di oltre un anno di stasi processuale, la durata complessiva del giudizio presupposto cui la Corte d’appello ha avuto riguardo è quella di quattordici anni;

che la Corte d’appello, dunque, nell’apprezzare la durata complessiva del giudizio presupposto ha considerato anche il grado di appello;

che con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della liquidazione dell’indennizzo, effettuata dalla Corte d’appello applicando il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo, in luogo degli ordinari criteri (750,00 Euro per i primi tre anni; 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi);

che il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, atteso che la Corte d’appello dovrà procedere a nuova valutazione della durata irragionevole del giudizio presupposto e quindi alla successiva determinazione dell’indennizzo dovuto;

che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto distinte le posizioni da essi azionate, e cioè quella di eredi della E. e di parti in proprio del giudizio presupposto;

che il motivo è infondato;

che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in linea di principio, “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anterioiiiiente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l’erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” (Cass. n. 21646 del 2011);

che è certo, quindi, che “qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione” (Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009);

che non giova all’assunto dei ricorrenti la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585 del 2014, la quale, dirimendo un contrasto tra sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere il diritto all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione – ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costitute e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute;

che, infatti, si è osservato (Cass. n. 4004 del 2014; Cass. n. 1537 del 2015) che, al di là di una mera analogia ricavabile dall’assenza nel processo presupposto sia del contumace sia del chiamato all’eredità della parte originaria, le situazioni siano sostanzialmente differenti in quanto, il ribadito principio che presupposto ineliminabile per la legittimazione a far valere l’equa riparazione è l’incidenza che la non congrua durata del giudizio abbia su chi di quel giudizio sia chiamato a far parte, non può trovare applicazione sin tanto che il chiamato all’eredità non sia, quanto meno, evocato in riassunzione, atteso che fino a quel momento può mancare addirittura la prova dell’assunzione – per accettazione espressa o per facta concludentia – della stessa qualità di erede;

che, del resto, anche la citata decisione n. 585 del 2014 pone l’accento più sulla legittimazione del contumace alla proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001, che sull’applicabilità allo stesso di quella che costituisce la caratteristica qualificante del diritto all’equo indennizzo vale a dire l’automatismo probatorio relativo alla presunzione della sussistenza del danno per indebita durata del processo – allorquando riconosce che la mancata costituzione in giudizio del contumace possa influire anche sull’an debeatur, che non può neanche sottacersi che nella recente sentenza – di irricevibilità – della Seconda Sezione della CEDU del 18 giugno 2013, in causa Fazio e altri c. Italia, si è affermato che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso;

che con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del procedimento; che il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, atteso che, in sede di rinvio, la Corte d’appello dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese;

che, in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il terzo, assorbiti il secondo e il quarto, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, rigetta il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA