Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6124 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7782/2014 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito A.

Martielli, con domicilio eletto in Roma via Cicerone n. 28 presso lo

studio legale Di Benedetto & Associati;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 5/14/2013 depositata il 5 febbraio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 12/10/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di C.S., esercente attività di trasporto merci su strada, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP e Addizionali per l’anno di imposta 2003, con cui erano stati determinati maggiori redditi rispetto al dichiarato, a seguito di applicazione di studi di settore D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-bis nel quadro di un accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

– La sentenza della CTR in via preliminare riteneva che il diniego opposto dall’Agenzia alla definizione agevolata della lite pendente – nelle more intervenuto – fosse soggetto ad autonoma impugnazione e, nel merito, non condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado, confermando integralmente la prospettazione dell’Agenzia in considerazione, tra gli altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti, di un comportamento palesemente antieconomico della gestione aziendale.

– Avverso la decisione propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 conv. in L. n. 111 del 2011, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 per aver la CTR ritenuto inammissibile l’atto di integrazione dei motivi depositato dal contribuente in impugnazione del diniego opposto dall’Agenzia alla domanda di definizione agevolata della lite pendente nelle more intervenuto -, in quanto atto soggetto ad autonoma impugnazione.

– Il motivo è fondato. Va reiterato che “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che la L. n. 289 del 2002, art. 16 e il D.L. n. 98 del 2011, art. 39 conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018, Rv. 651648 – 01; conforme Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11623 del 03/05/2019, Rv. 653721 – 01) e non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie da tali precedenti.

– Con il secondo motivo del ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per aver il giudice d’appello ritenuto l’accertamento fondato su presunzioni dotate dei requisiti di validità, precisione e concordanza e non esclusivamente sullo scostamento fra dichiarazione e studio di settore.

Con il terzo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova contraria agli elementi di prova offerti dall’Agenzia, sin dalla fase del contraddittorio endoprocedimentale, cui l’Ufficio non avrebbe motivatamente replicato fornendo prova positiva a sostegno delle riprese poi azionate con l’atto impositivo.

I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento dal primo. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti due, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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