Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6124 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23560-2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso

gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3278/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. F.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Roma ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la quantificazione delle spese liquidate in suo favore nella sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto la sua l’opposizione ad una cartella esattoriale di Euro 965,53; quantificazione operata dal Giudice di Pace nella misura – inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 – di “Euro 150, di cui 50 per spese, oltre accessori di legge”.

Il tribunale di Roma ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, per un verso sottolineando l’esiguità del valore della causa, la sua natura meramente documentale e l’estrema semplicità e ripetitività delle questioni proposte e, per altro verso, argomentando che detta liquidazione non era inferiore all’importo minimo, pari a Euro 132,5, cui si perveniva “con gli abbattimenti percentuali previsti e senza computo della fase istruttoria, assente nel caso in esame”.

Con l’unico motivo di impugnazione (par. 3 del ricorso) il sig. F. denuncia il vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e al D.M. n. 55 del 2014) in cui il tribunale sarebbe incorso rigettando l’impugnazione avverso la statuizione del primo giudice che aveva liquidato in Euro 100 (oltre Euro 50 per esborsi) il compenso per l’attività defensionale prestata in primo grado; nella rubrica del motivo si fa riferimento anche al vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la relativa doglianza non viene sviluppata nel corpo del motivo stesso.

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 24 settembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

L’impugnata sentenza si fonda su due distinte rationes decidendi: da un lato, si assume che l’importo liquidato dal primo giudice sarebbe stato “non inferiore all’importo minimo, pari ad Euro 132,5, ottenuto con gli abbattimenti tariffari previsti e senza computo della fase istruttoria, assente nel caso de quo”; d’altro lato, si richiama la disposizione, contenuta nel D.M. n. 140 del 2012, art. 1, alla cui stregua “in nessun caso le soglie numeriche indicate… sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

La prima ratio decidendi resiste all’impugnazione, perchè la censura di violazione di legge contro la medesima proposta va giudicata inammissibile.

L’affermazione che la liquidazione operata dal Giudice di Pace era di importo non inferiore ad Euro 132,5 non è infatti censurabile con il ricorso per cassazione, giacchè l’errore che affligge tale affermazione non è decisorio ma percettivo e, pertanto, doveva essere denunciato con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per cassazione (Cass. N. 1823/05) Il tribunale, infatti, non ha errato nella ricognizione della portata delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 (la cui tabella n. 1 effettivamente prevede, nella scaglione di riferimento, la liquidazione minima di Euro 132,5, ove si escluda il compenso per la fase istruttoria e si applichino i massimi abbattimenti percentuali previsti), ma ha errato nella percezione della misura del compenso professionale liquidato in primo grado che, come sottolinea lo stesso ricorrente, ammontava a Euro 100 e, pertanto, era inferiore – contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza – all’importo di Euro 132,5.

Resistendo all’impugnazione la prima ratio decidendi, viene meno l’interesse all’impugnazione della seconda. Quand’anche, infatti, la censura mossa dal ricorrente all’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza sulla derogabilità dei minimi dovesse essere giudicata fondata, egualmente la sentenza non potrebbe essere cassata, poichè essa contiene l’accertamento – non censurabile, come detto, mediante il ricorso per cassazione – che il giudice di pace aveva liquidato un importo non inferiore al minimo tariffario di Euro 132,5.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, per inammissibilità del suo unico motivo. Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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