Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6123 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16670/2013 R.G. proposto da:

NUMERO TRE PADDOCK S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Buccoleri con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma via delle Medaglie d’Oro n. 36;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 144/1/2012 depositata il 22 maggio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana venivano rigettati gli appelli proposti sia dall’Agenzia delle Entrate sia dalla Numero Tre Paddock Srl avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n. 176/01/2009 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG, IRAP per l’anno di imposta 2004, con cui erano stati determinati maggiori redditi non dichiarati.

– La sentenza della CTP in particolare condivideva l’impianto alla base dell’atto impositivo, ma rideterminava la misura della ripresa, quantificando nel 30% il ricarico sul costo del venduto, decisione confermata dal giudice d’appello che disattendeva le opposte impugnazioni delle parti.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente deduce la motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio tra la parte della motivazione sin cui la CTR ha ritenuto insussistente l’antieconomicità della gestione aziendale posta dall’Agenzia delle Entrate alla base delle riprese e la seconda parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato gli appelli di entrambe le parti.

– Con il secondo motivo del ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente censura la motivazione omessa circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare su due doglianze poste a base dell’appello incidentale articolato dalla società, in cui lamentava la violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 da parte dell’Agenzia per aver notificato l’atto impositivo anteriormente al decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni come verbalizzate.

– Il ricorso è inammissibile. Va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

– Orbene, la contribuente nel proporre le doglianze che precedono non censura la ratio della decisione espressa sull’appello incidentale (“La società concludeva il suo appello con “insiste nelle domande formulate”. Come già detto l’appello è un mezzo d’impugnazione cioè un atto con il quale si chiede l’annullamento o modifica totale o parziale della sentenza. L’aver insistito nelle domande fa venir meno ogni possibilità di modifica della sentenza, mancando una specifica richiesta”) che ha ritenute invalide le censure per carenza da parte dell’appello incidentale dei requisiti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 con conseguente sua inammissibilità, statuizione lambita dal ricorso ma non specificamente censurata. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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