Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6122 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7258-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico in

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-13, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCIELZI ANNA MARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D’APPELLO di SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 14/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto -, decidendo l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di S.A., confermava la decisione del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società e la S. per il periodo 11.7/30.9.2000 ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 e conseguentemente disponeva la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In parziale riforma della decisione di primo grado condannava la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione. Riteneva la Corte territoriale non corretta l’interpretazione data dal primo giudice alla normativa legale e contrattuale applicabile al contratto dedotto in giudizio in punto di onere di specificazione delle ragioni del termine;

per cassazione di tale sentenza ricorre la società con due motivi;

S.A.M. è rimasta solo intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 8 del c.c.n.l. 2001 anche in relazione all’art. 2967 c.c.. Lamenta che il Giudice del gravame, trascurando di considerare che il contratto a tempo determinato era stato stipulato per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre, non ha fatto corretta applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e non ha debitamente interpretato gli accordi collettivi che avevano introdotto un’ipotesi di contratto a termine del tutto autonoma, non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui era sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25.9.97;

– con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e nullità del procedimento. Si duole del rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito deducendo che la Corte di appello non ha tenuto conto di alcuni elementi valorizzabili, costituiti dalla breve durata del rapporto di lavoro, dall’inerzia protratta per alcuni anni, dalla mancata formulazione di qualsivoglia contestazione al momento della scadenza del contatto, dalla restituzione del libretto di lavoro, dall’accettazione incondizionata delle competenze finali;

– il primo motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento del secondo;

– è pacifico fra le parti (e si evince anche dalla sentenza impugnata – pag. 2 -) che la lavoratrice è stata assunta con un (unico) contratto a termine protrattosi dall’11 luglio al 30 settembre 2000. Il contratto, stipulato ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26/11/1994 faceva riferimento, nell’indicazione della causale, alla necessità di esitamento del servizio in concomitanza di “assenze per ferie”.

– come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto) al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento della L. n. 56 del 1987, art. 23″ (v. fra le altre Cass. n. 22009 del 24 ottobre 2011). Peraltro è stato anche precisato (v. Cass. n. 8122 del 28 marzo 2008) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26/11/1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. n. 26678 del 6 dicembre 2005; Cass. n. 6204 del 7 marzo 2008; Cass. n. 9647 del 6 maggio 2014);

– la proposta va, pertanto, condivisa e va accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, – con il rigetto della originaria domanda;

– il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato in epoca successiva al ricorso di primo grado consente di compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito; la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità non può che seguire la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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