Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6121 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO VENNARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUARNIERI MARIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUSI GIOVANNI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 174 0/2007 del TRIBUNALE di COSENZA del

13/11/07, depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Caroli Enrico, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 24 dicembre 2008 S.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 novembre 2007 dal Tribunale di Cosenza, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta contro I. E. e l’Unipol Assicurazioni S.p.A..

L’Unipol ha resistito con controricorso, mentre lo I. non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 poiche’ il ricorso risulta privo dell’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto poste a fondamento. Nel ricorso non vi e’ alcuna cesura tra l’esposizione dei fatti della causa e l’indicazione del vizio rilevato (mancante) e le argomentazioni poste a sostegno. Solo in sede di conclusioni si chiarisce che il ricorso e’ proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – In secondo luogo, ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto e, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, e’ ormai jus receptum che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Un tale momento di sintesi non e’ ravvisabile nel ricorso in esame, il quale, peraltro, sottopone alla Corte argomentazioni che implicano lettura degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ riservate al giudice di merito.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA