Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6121 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7256-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico in

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’11/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con ricorso al Giudice del lavoro di Taranto, S.A. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto ad un contratto a tempo determinato con il quale era stato assunto alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., stipulato per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, per il periodo dal 17/7/1999 al 30/9/1999. Il Tribunale rigettava la domanda. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – che dichiarava l’illegittimità del termine con condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 il risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Riteneva la Corte territoriale che il giudice di primo grado avesse errato nell’attribuire agli accordi collettivi una portata tale da consentire l’astratta previsione per l’assunzione a termine (delega in bianco) e che nella specie le indicazioni di cui al contratto) non fossero tali da consentire una verifica da parte del lavoratore;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane affidato a due motivi;

S.A. è rimasto intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i motivi proposti dalla soc. Poste si riassumono come segue:

– violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi di lavoro ed in particolare della L. n. 56 del 1987, art. 23 sostenendosi che l’apposizione del termine al contratto è legittima perchè effettuata nel rispetto della previsione di cui alla contrattazione collettiva in virtù della delega in bianco conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 a favore dei sindacati che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 nonchè dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5-7, assumendosi che la quantificazione dell’indennità risarcitoria è stata effettuata sulla base di una valutazione del tutto parziale dei criteri di cui alla citata norma e senza alcun riferimento all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro o al comportamento) delle parti e, sotto altro profilo, evidenziandosi che erroneamente la Corte di merito avrebbe escluso l’applicabilità al caso in esame del limite delle sei mensilità di cui all’art. 32, comma 6 (secondo motivo);

– il primo motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento) del secondo;

– è pacifico fra le parti (e si evince anche dalla sentenza impugnata – pag. 2 -) che il lavoratore è stato assunto con un (unico) contratto a termine protrattosi dal 19 luglio al 30 settembre 1999. Il contratto, stipulato ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26/11/1994 faceva riferimento, nell’indicazione della causale, anche alla necessità di esitamento del servizio in concomitanza di “assenze per ferie”;

– come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento della L. n. 56 del 1987, art. 23″ (v. fra le altre Cass. n. 22009 del 24 ottobre 2011). Peraltro è stato anche precisato (v. Cass. n. 8122 del 28 marzo 2008) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26/11/1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. n. 26678 del 6 dicembre 2005; Cass. n. 6204 del 7 marzo 2008; Cass. n. 9647 del 6 maggio 2014);

– questa Corte ha, poi, ritenuto in numerose decisioni relative a fattispecie in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente alla necessità di far fronte alle assenze per ferie che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è di per sè causa di illegittimità della clausola di durata per contraddittorietà o incertezza della ragione giustificativa della stessa (cfr. Cass. n. 16396 del 17 giugno 2008; Cass. n. 7371 del 28 marzo 2014) e che la ricorrenza anche di una sola delle esigenze indicate rende legittima l’apposizione del termine (tra le varie cfr: Cass. n. 3617 del 14 febbraio 2011; Cass. n. 29259 del 28 dicembre 2011; Cass. n. 28599 del 20 dicembre 2013; Cass. n. 6054 del 14 marzo 2014; Cass. n. 24333 del 29 novembre 2016);

– la proposta va, pertanto, condivisa e va accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2 – con il rigetto della originaria domanda;

– il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato in epoca successiva al ricorso di primo grado consente di compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito; la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità non può che seguire la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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