Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6121 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6074/2014 R.G. proposto da:

G.R., quale erede di G.N., rappresentato e

difeso dall’Avv. Gabriele Biello, elettivamente domiciliato in Roma

via Crescenzio 107 presso lo studio dell’Avv. Osvaldo Verrecchia;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

costituita con comparsa depositata al solo fine dell’eventuale

partecipazione all’udienza di discussione;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 77/39/2012 depositata il 20 febbraio

2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina veniva rigettato tanto l’appello principale proposto da G.N., artigiano gommista, quanto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 69/02/2009 la quale, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente rideterminando i ricavi non dichiarati oggetto di ripresa a tassazione in forza di un avviso di accertamento IVA, IRAP, IRPEF, Addizionali e Sanzioni per l’anno di imposta 2004 basato su di un accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 e comma 2, lett. d).

– La sentenza della CTR nel merito riteneva di dover confermare integralmente la decisione adottata dal giudice di primo grado e, avverso la sentenza, propone ricorso G.R., rendendo noto che, nelle more, in data 15.5.2011 è deceduto il padre G.N., del quale è unico erede, e di aver ricevuto in tale qualità la notifica di cartella di pagamento emessa in dipendenza della sentenza della CTR. Produce altresì atto notorio sulla identificazione degli eredi, atto di rinuncia all’eredità di altro chiamato e dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ai fini della legittimazione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per aver la CTR confermato l’impianto delle riprese in assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo condotto dall’Agenzia.

– Con il secondo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente deduce la mancanza di motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR, aderito alla decisione di primo grado sostanzialmente senza motivare e comunque confermando la decisione di primo grado con una motivazione contraddittoria, riconoscendo fondato il ricorso agli studi settore nonostante la documentazione esibita dal contribuente in giudizio, in particolare la percentuale di ricarico indicata nel conto economico aziendale inferiore alla misura rideterminata dalla CTP e confermata dalla CTR.

– Con il terzo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente deduce l’omessa motivazione su questione controversa e decisiva per essere la sentenza “viziata per un palese difetto di motivazione. Nella stringata motivazione, vengono esclusivamente riportati i riferimenti alla sentenza di primo grado. La CTR omette di pronunciarsi sulla vera questione controversa, ovvero la prova fornita a contrario dal ricorrente” evidenziata nel motivo che precede, ossia la percentuale di ricarico indicata nel conto economico.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto ciascuno articolato attraverso una confusa ed eterogenea formulazione, tutti secondo una medesima logica, e sono inammissibili per una pluralità di ragioni. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Infatti, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

– Lo sviluppo delle censure si pone in contrasto con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali. La ricorrente infatti, in luogo di censurare la sentenza impugnata e farlo specificamente, in gran parte adduce argomenti di stretto merito attinenti alla illegittimità e infondatezza dell’atto impositivo, nella misura dei ricavi rideterminati dalla CTP e poi confermata dalla CTR, mancando di calibrare il ricorso alla stregua delle caratteristiche del processo di legittimità, se non attraverso una generica doglianza circa la motivazione della sentenza. Questa, è vero, ha aderito facendo ampio rinvio alle argomentazioni espresse nella decisione di primo grado, ma motivatamente come era sua facoltà (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012, Rv. 622892 – 01), attraverso la succinta illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado (cfr. p.2 sentenza “propone appello avverso la sentenza ritenendola illegittima sia in merito che in diritto eccependo: a) (…) b) (…)”) e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01), consistenti nell’identità delle doglianze rispetto a quelle già dedotte in primo grado da cui non vi erano ragioni per discostarsi. Sotto tale profilo le censure sono dunque inammissibili.

– Inoltre, va anche ribadito che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– Le censure non sono conformi neppure ai principi di diritto da ultimo richiamati, posto che criticano la decisione del giudice tributario di appello contestandone le valutazioni in fatto e del quadro probatorio – in particolare facendo valere la contabilità aziendale (il conto economico) la quale è stata ritenuta totalmente inattendibile dall’atto impositivo. Proprio questo è il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro differenza che risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019, Rv. 656397 – 01). Inoltre, dallo stesso ricorso si evince che è stato tenuto conto anche dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati (“in definitiva i giudici di merito hanno ritenuto validamente acquisita l’incidenza dei costi sui ricavi, in ragione del 75% (…)”). In conclusione, il ricorso finisce per richiedere a questa Corte una “revisione” del giudizio di merito riservato alla CTR, senza addurre l’esistenza di fatti decisivi e contrari, ritualmente introdotti nel processo e non debitamente considerati dal giudice d’appello. E’ poi vero che la CTR fa propria per l’intero la sentenza di primo grado, ma il contribuente, tuttavia, non si lamenta di questo ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 denunciando la nullità della sentenza ed estende la sua censura anche alla CTP senza, tuttavia, riprodurne l’intero testo e anche questo comporta l’inammissibilità delle censure.

Da quanto precede discende il rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi. Nessuna statuizione dev’essere adottata in punto di spese di lite, considerata la mera costituzione dell’Agenzia ai fini della eventuale discussione orale, senza svolgimento di difese effettive.

PQM

rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis testo unico spese di giustizia, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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