Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6121 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16083-2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA REINA;

– ricorrente –

contro

SI.RO EDILIZIA IMPIANTI SAS DI M.R. & C. già SI.RO

EDILIZIA IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Palermo, confermando la decisione del tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione da questo proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui il medesimo era stato condannato a pagare alla SI.RO Edilizia Impianti s.r.l. la somma di Euro 23.434,96, quale corrispettivo contrattuale per opere di manutenzione straordinaria di parti condominiali dell’edificio.

La corte d’appello, ricondotta la fattispecie al campo applicativo dell’art. 1667 c.c., ha ritenuto il Condominio decaduto dalla garanzia per i vizi dell’opera appaltata dal medesimo invocata, per mancata prova della relativa denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, conseguentemente rigettando anche la risoluzione del contratto d’appalto proposta dal medesimo Condominio in via riconvenzionale.

La corte territoriale – dopo aver sottolineato che il Condominio aveva accettato l’opera dell’appaltatore e aveva effettuato diversi versamenti, prima di rifiutare il pagamento della saldo oggetto dell’ingiunzione – ha argomentato che dallo stesso atto di opposizione risultava che le infiltrazioni di umidità causate dai vizi dell’opera eseguita dall’appaltatore si erano manifestate subito dopo la consegna dei lavori, avvenuta nel settembre 2005; cosicchè la denuncia di tali vizi, formulata con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificata il 23/3/2007, doveva giudicarsi tardiva.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il Condominio (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c.. Nel mezzo di ricorso si attinge la statuizione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi delle opere appaltate argomentando, per un verso, che il condominio avrebbe avuto piena consapevolezza dei danni subiti solo attraverso la relazione tecnica dell’architetto D.P. del marzo 2007; per altro verso, che l’appaltatore aveva riconosciuto i vizi in contestazione impegnandosi a porvi rimedio a seguito delle lamentele di alcuni condomini. Da ultimo il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, la circostanza di aver pagato gli acconti richiesti dall’impresa e previsti contrattualmente non equivarrebbe ad accettazione dell’opera e non escluderebbe il diritto del Condominio di invocare la garanzia per i relativi vizi.

Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello per omessa/apparente motivazione. Nel motivo si deduce che le argomentazioni adottate dalla corte territoriale sarebbero inidonee a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice, avendo inoltre la corte d’appello omesso di considerare il fatto – ritenuto decisivo per il giudizio – che nel vano cucina dell’appartamento del signor M.P. si era verificato un ammaloramento da correlare alla situazione più generale dei danni da infiltrazioni subiti in altri singoli appartamenti.

La SI.RO Edilizia Impianti s.r.l. ha presentato controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, in ragione della conformità degli accertamenti di fatto operati dai due giudici di merito.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 24 settembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione del contro ricorrente di inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, giacchè quest’ultima disposizione si applica solo nei procedimenti in cui l’appello sia stato presentato dopo l’11 settembre 2012; nella specie, lo stesso controricorrente dà atto (pag. 15 del controricorso) che l’appello del Condominio fu notificato il 6 marzo 2012.

Il primo mezzo, promiscuamente riferito i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., va disatteso perchè:

– quanto alla scoperta dei vizi – premesso in diritto che la scoperta dei vizi deve collocarsi nel momento in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi e che tale conoscenza può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica, secondo l’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 26233/13) – nella specie la corte territoriale ha identificato il momento della scoperta con la manifestazione delle infiltrazioni; si tratta di un giudizio di fatto che in questa sede non è censurabile se non sotto il profilo, non coltivato dal ricorrente, dell’omesso esame di fatto decisivo;

– quanto al riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, la censura risulta inammissibile in quanto, per un verso, introduce una questione nuova (la sentenza impugnata non fa alcuna menzione della circostanza che l’appaltatore avrebbe riconosciuto i vizi dell’opera, nè nel ricorso per cassazione si precisa in quali atti del giudizio di merito tale circostanza sarebbe stata dedotta dal Condominio) e, per altro verso, risulta formulata con modalità difformi dal paradigma fissato nel vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi essa in un generico rinvio a deposizioni testimoniali (testi C. e Ca.) delle quali non si riporta il contenuto (pag. 13, primo rigo del ricorso);

– quanto alla censura mossa alla statuizione concernente l’intervenuta accettazione dell’opera da parte del committente, pur essa risulta inammissibile, in quanto non indica un fatto storico decisivo e discusso tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale, ma chiede in questa sede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, notoriamente inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il secondo mezzo va disatteso perchè la motivazione della sentenza gravata esprime con chiarezza la ragione posta a fondamento della decisione, vale a dire la ritenuta decadenza del committente dall’azione di garanzia (per tardività del relativo esercizio, in relazione al termine di giorni sessanta dalla scoperta dei vizi), preclusiva dell’accesso al giudizio di verifica della responsabilità dell’appaltatore.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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