Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MOBILIA FABRIZIO, giusta mandato speciale a margine del ricorso,
nonchè l’avvocato M.F. in proprio, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P., in persona del suo
Presidente Commissario Straordinario e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN
GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto Notaio
Igor Genghini di Roma del 9/09/09, rep. n. 20893, allegata in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 584/2008 del TRIBUNALE di MESSINA del
18/03/08, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
udito l’Avvocato Marinuzzi Dario, difensore del resistente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 R.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 marzo 2008 (emendata da errore materiale con ordinanza 9 ottobre 2008) dal Tribunale di Messina che, pronunciando in sede di rinvio, aveva condannato l’INPDAP al pagamento di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata e aveva liquidato globalmente in Euro 1.852,69 le spese processuali.
2 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n 127; motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia. Formula un quesito con il quale chiede alla Corte di stabilire se il giudice possa limitarsi alla liquidazione globale e indistinta delle spese relative a più gradi di giudizio in relazione a ciascuno dei quali è stata prodotta nota specifica.
3. – La precedente sentenza di annullamento aveva demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Il Tribunale, come risulta dal dispositivo e dalla successiva ordinanza di correzione di errore materiale, ha condannato l’INDAP “al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.852,69 oltre I.V.A. e CPA nonchè quelle del giudizio di merito già liquidate …” Occorre al riguardo ribadire i seguenti principi: a) il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. n. 6338 del 2008); pertanto il giudice di rinvio dovrà liquidare le spese indicando analiticamente le singole voci con riferimento a ciascuno dei gradi di giudizio; b) qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti e onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste, ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non dovute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi (Cass. n. 2748 del 2007).
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;
il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo Tribunale in diversa composizione, provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010