Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MOBILIA FABRIZIO, giusta mandato speciale a margine del ricorso,

nonchè l’avvocato M.F. in proprio, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P., in persona del suo

Presidente Commissario Straordinario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto Notaio

Igor Genghini di Roma del 9/09/09, rep. n. 20893, allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 584/2008 del TRIBUNALE di MESSINA del

18/03/08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Marinuzzi Dario, difensore del resistente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 R.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 marzo 2008 (emendata da errore materiale con ordinanza 9 ottobre 2008) dal Tribunale di Messina che, pronunciando in sede di rinvio, aveva condannato l’INPDAP al pagamento di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata e aveva liquidato globalmente in Euro 1.852,69 le spese processuali.

2 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n 127; motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia. Formula un quesito con il quale chiede alla Corte di stabilire se il giudice possa limitarsi alla liquidazione globale e indistinta delle spese relative a più gradi di giudizio in relazione a ciascuno dei quali è stata prodotta nota specifica.

3. – La precedente sentenza di annullamento aveva demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Il Tribunale, come risulta dal dispositivo e dalla successiva ordinanza di correzione di errore materiale, ha condannato l’INDAP “al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.852,69 oltre I.V.A. e CPA nonchè quelle del giudizio di merito già liquidate …” Occorre al riguardo ribadire i seguenti principi: a) il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. n. 6338 del 2008); pertanto il giudice di rinvio dovrà liquidare le spese indicando analiticamente le singole voci con riferimento a ciascuno dei gradi di giudizio; b) qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti e onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste, ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non dovute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi (Cass. n. 2748 del 2007).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;

il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo Tribunale in diversa composizione, provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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