Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017), n. 6120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7254-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO’ 25-B, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
I.E. elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO
EMANUELE, 18 presso lo studio legale GREZ rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO BLASI giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO
25-13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso Incidentale –
avverso la sentenza n. 78/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’11/3/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto -, decidendo sul gravame proposto da I.E. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società e la I. per il periodo 10.6/30.9.1998 ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 e conseguentemente disponeva la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione;
– per cassazione di tale sentenza ricorre la società con due motivi;
– I.E. resiste con controricorso e formula altresì ricorso incidentale;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– è stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 27 novembre 2015 in sede sindacale;
– dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione;
– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
– il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;
– non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017