Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7254-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico in

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO’ 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

I.E. elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE, 18 presso lo studio legale GREZ rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO BLASI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO

25-13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso Incidentale –

avverso la sentenza n. 78/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’11/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto -, decidendo sul gravame proposto da I.E. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società e la I. per il periodo 10.6/30.9.1998 ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 e conseguentemente disponeva la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione;

– per cassazione di tale sentenza ricorre la società con due motivi;

– I.E. resiste con controricorso e formula altresì ricorso incidentale;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– è stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 27 novembre 2015 in sede sindacale;

– dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione;

– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

– il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;

– non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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