Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2646/2013 R.G. proposto da:

F.P. TRASPORTI S.C.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Maria

Saracco, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 32/38/2012 depositata il 25 maggio 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 116/13/2010 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente compensando le spese di lite, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG, IRAP per l’anno di imposta 2004, con cui erano stati determinati maggiori redditi non dichiarati in applicazione di studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.

– La sentenza della CTR accoglieva così nel merito la prospettazione dell’Agenzia quanto alla legittimità delle riprese, non condividendo la decisione di primo grado la quale aveva ritenuto nullo l’atto di impositivo per essersi basato unicamente sullo scostamento tra valori dichiarati e studi di settore, senza tener conto delle oggettive peculiarità della fattispecie.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:

– Con il primo motivo di ricorso – senza esplicitazione del pertinente parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – la contribuente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e della L. n. 241 del 1990, art. 3 quanto ai presupposti per l’applicazione dello studio di settore alla contribuente, incentrati essenzialmente sulla carenza di gravi discrepanze rispetto allo studio di settore impiegato in esito al contraddittorio, da cui l’errore della CTR a ritenere legittimo l’avviso.

– Con il secondo motivo di ricorso – senza esplicitazione del pertinente parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – la contribuente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la CTR ritenuto errata “la conclusione raggiunta dalla CTP (ossia la nullità per omessa motivazione rispetto alle specificità della situazione della F.P. Trasporti che non consentirebbero l’irrogazione di sanzione in via automatica rispetto alle risultanze dello studio di settore) (…) perchè fondata su premessa errata (la mancata considerazione delle caratteristiche specifiche dell’attività svolta)”, rimasta sconosciuta alla società.

– I due motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto articolati secondo una medesima logica e sono inammissibili. In disparte dal fatto che i mezzi indicati compendiando al loro interno aspetti di vizio motivazionale e di violazione di legge, oltretutto senza riportare il pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 che assumono essere rilevante, la motivazione della CTR è chiara ed evidenzia che a seguito del contraddittorio l’Ufficio ha rettificato lo studio di settore tenendo conto dei rilievi del contribuente. Le doglianze sono del resto carenti in punto di autosufficienza, dal momento che il ricorso non riproduce nè le questioni che sarebbero rimaste inevase, nè l’avviso, nè le parti salienti che non sarebbero state prese in considerazione. Va poi anche considerato che il “nuovo” studio di settore, ossia quello risultante dal confronto con la contribuente in sede endoprocedimentale, non deve nuovamente essere sottoposto al contraddittorio con la parte la quale, del resto, ben lo conosceva avendo, tra l’altro, avviato procedura di accertamento con adesione.

In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA