Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6120 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9803-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO ANTICHI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il

23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione dell’ordinanza con la quale il tribunale di Grosseto lo ha condannato a pagare all’avvocatessa A.F. l’importo di Euro 1.823 per l’attività professionale da costei svolta in favore del sig. C.O., ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il tribunale ha accolto il reclamo proposto dall’avvocatessa A. avverso il decreto che aveva liquidato il suo compenso in misura dimezzata rispetto all’importo che la controparte del C. – rimasta soccombente nel giudizio in cui la reclamante aveva svolto il proprio ministero difensivo – era stata condannata a versare allo Sato a titolo di refusione delle spese del procedimento.

Secondo il tribunale, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile risulti vittoriosa e, conseguentemente, la controparte, soccombente, venga condannata a rifondere le spese del giudizio allo Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, il compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del detto D.P.R., art. 82 e 103, non potrebbe essere liquidato in misura inferiore a quella liquidata a carico della parte soccombente a favore dello Stato. Al riguardo, nell’impugnata sentenza si richiama un precedente della giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. Pen., sez. VI, n. 46537/2011) e si argomenta in ordine alla necessità di evitare che l’eventuale divario fra le due liquidazioni costituisca causa di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, a contrario, di danno erariale.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Ministero della Giustizia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 130 e 133.

Ad avviso del ricorrente, la decisione del tribunale di Grosseto sarebbe censurabile perchè in contrasto con il principio dell’autonomia dei tre rapporti che intercorrono, rispettivamente, tra lo Stato e il difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, tra lo Stato e la controparte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio (soccombente) e tra lo Stato e il soggetto ammesso al beneficio al gratuito patrocinio.

L’avvocatessa A. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 24 settembre 2019, per la quale la stessa avvocatessa A. ha depositato una memoria. L’unico motivo di ricorso va giudicato fondato, alla luce della prevalente giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di dover dare conferma e seguito. In Cass. n. 22017/2018 si è infatti chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi del medesimo D.P.R., artt. 82 e 130, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processuale-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Nello stesso senso, Cass. n. 11590/2019 e, da ultimo, Cass. n. 29688/19, dove si è ulteriormente osservato che il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l’importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l’importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale. Così come il vincitore non può pretendere dal soccombente la differenza fra le spese liquidata dal giudice e la somma eventualmente maggiore che egli deve al proprio difensore, in modo speculare il soccombente non può sottrarsi al pagamento di quanto liquidato eccependo che il vincitore ha sostenuto una spesa minore. Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese anche in favore dell’avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., trattandosi di circostanza che non incide sulla natura professionale dell’attività svolta (Cass. n. 2193/2008; n. 4698/2019).

Quanto alle considerazioni svolte nella memoria illustrativa depositata dalla contro ricorrente, è sufficiente osservare che il compenso spettante al difensore che ha assistito la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio non deve necessariamente essere liquidato nella metà della somma liquidata per spese legali a carico della parte soccombente, ma deve essere dimezzato, a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, rispetto all’importo liquidato ai sensi del medesimo D.P.R., art. 82.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al tribunale di Grosseto, in altra composizione, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia al tribunale di Grosseto, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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