Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 612 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 12/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22963-2010 proposto da

D.S.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Cosimo Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Andrea Ricci in Roma, via Nicola Martelli 40;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F.), in persona del curatore pro

tempore.

– intimato –

la sentenza n. 2042/2009 della Corte d’appello di Napoli, depositata

il 23 giugno 2009.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Didone

Antonio;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Nola respinse la domanda proposta dal curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di G.D., titolare dell’omonima impresa individuale, avente ad oggetto la revoca, ai sensi della L.Fall., art. 67, dei pagamenti avvenuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento dell’istante.

In parziale accoglimento dell’appello proposto dal curatore fallimentare, la Corte di appello di Napoli, riformò la decisione di primo grado e dichiarò inefficaci soltanto alcuni tra i pagamenti oggetto della domanda di revocatoria, ritenendo provata la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice sulla base di una serie di circostanze indiziarie desunte dal protesto di talune cambiali rilasciate in favore del creditore, oltre alla pubblicazione di ulteriori protesti e alla consegna di assegni postdatati in sostituzione dei titoli già protestati.

Contro la sentenza di appello G.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; il curatore del fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 4), artt. 164 e 342 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’atto di appello del fallimento conteneva un mero richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, senza specifica illustrazione dei fatti e dei motivi.

Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo la corte d’appello spiegato in maniera soddisfacente come abbia potuto ritenere dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens in presenza di talune risultanze istruttorie.

2. – Il primo motivo è infondato.

E’ applicabile nella fattispecie, invero, il principio per il quale, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., nel testo precedente alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28057; Sez. 1, 12 febbraio 2016, n. 2814).

Dalla lettura della sentenza impugnata, allora, si desume che i motivi di appello erano sufficientemente specifici, avendo il curatore appellante esposto con dovizia di particolari le ragioni per cui riteneva errate le valutazione del tribunale sul requisito soggettivo.

Nè, come esattamente precisato dalla corte d’appello, vale a rendere nullo l’atto di appello il generico richiamo in apertura a tutte le argomentazioni e le deduzioni istruttorie riportate negli scritti di primo grado, trattandosi in sostanza di formula di stile, di certo inidonea ad ottenere l’effetto devolutivo, cui tuttavia, come precisato sopra, ha fatto seguito la puntuale esposizione dei motivi di doglianza.

3. – Il secondo motivo è inammissibile.

Com’è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336).

Orbene, assumendo che la corte d’appello non avrebbe vagliato talune risultanze istruttorie, in realtà il ricorrente intende sollecitare a questa Corte una inammissibile rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie che hanno condotto il giudice del gravame a ritenere dimostrata la scientia decoctionis dell’accipiens, con una ampia motivazione incentrata non solo sull’intervenuto protesto di talune cambiali rilasciate in favore del creditore, poi sostituiti con assegni rilasciati con data posticipata, ma anche sugli ulteriori protesti elevati nei confronti della debitrice, già pubblicati nei relativi bollettini.

4. – Nulla sulle spese, considerato che il fallimento intimato non ha spiegato difese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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