Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 612 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27019-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DILENGITE GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 12/05/06, depositata il 29/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata – in controversia relativa all’impugnazione di accertamento induttivo ai fini IRPEF, la CTR accoglieva l’appello del contribuente riformando la sentenza di primo grado, in cui si affermava l’inammissibilità del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 1992, art. 22, comma 3.

Ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze con tre motivi, il contribuente resiste con controricorso.

Il primo motivo del ricorso – con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancanza assoluta di motivazione – è fondato in quanto la decisione impugnata accoglie l’appello rinviando per relationem agli scritti difensivi senza vaglio critico, non consentendo di ricostruire la ratio decidendi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. n. 16581/09; n. 1756/06; n. 16762/2006; n. 24985/06).

Resta assorbita – stante il nuovo esame che il giudice di rinvio dovrà condurre alla luce del principio sopra richiamato – ogni decisione in relazione alle questioni oggetto degli altri motivi del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Campania.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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