Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6118 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 04/03/2020), n.6118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14679-2018 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIUDICEANDREA;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUDOLF PICHLER,

DIETMAR WILD, STEFAN PITTRACHER;

– controricorrente –

contro

P.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. pa., oggi s.p.a., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, i coniugi R.P. e P.I., al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, istituito il 04 maggio 2012, in guanto pregiudicava la garanzia patrimoniale e le ragioni creditorie dell’attrice.

A sostegno della sua domanda, la Banca aveva esposto che il R. in data 30 marzo 2009 aveva prestato in favore della Banca una fideiussione per l’importo di Euro 3.700.000,00 a garanzia di un mutuo chirografario di Euro 3.700.000,00 concesso in favore alla Prahy snc di Dr. P.R. & co., oltre ad una serie di fideiussioni pro quota omnibus a favore di diverse società.

Infine, il 22 dicembre 2003 la Banca Popolare dell’Alto Adige concedeva, sempre a favore di Peter R., un credito in conto corrente per un importo di Euro 100.000,00.

Il convenuto R.P., costituendosi in giudizio, eccepiva l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria sia oggettivi che soggettivi.

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 971/2016, accoglieva la domanda della Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a. e, per l’effetto, dichiarava nei confronti di parte attrice l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, condannando parte convenuta alle spese.

R.P. proponeva appello avverso predetta sentenza.

2. La Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n. 32/2018 del 09/03/2018 rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

In particolare, il giudicante rilevava che al momento della costituzione del fondo patrimoniale il R. aveva un debito nei confronti della Banca Popolare di oltre Euro 1.526.916,73, oltre interessi e spese. Pertanto, ai fini della valutazione sull’esistenza dell’eventus damni, inteso anche solo come una maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito, la costituzione di un fondo patrimoniale ne rappresentava certamente una sua estrinsecazione.

Di contro, R. non aveva dimostrato di essere in grado di coprire il debito accertato con altrettante sue posizioni attive. Inoltre, per ciò che concerne la sussistenza del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c., ossia la propria consapevolezza del danno arrecato alla Banca, la Corte rilevava che la tempistica della costituzione del fondo era indice della predetta consapevolezza, essendo datato a pochi mesi prima del deposito delle istanze di ammissione al concordato preventivo delle due società Hobag s.p.a. e Hobag Project s.r.l. garantite dall’attuale ricorrente.

Pertanto confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso tale pronuncia R.P. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in ordine alla sussistenza di un credito certo”.

Parte ricorrente sostiene che al momento della sottoscrizione del fondo patrimoniale, l’Istituto di credito non vantava alcun credito certo poichè il R. aveva contestato la nullità delle fideiussioni sia in relazione a l’an che al quantum, sostenendo anche che la litigiosità del credito precludeva la proposizione dell’azione ai sensi del 2901 c.c.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’eventus damni ed alla consistenza del patrimonio del sig. R.P.”.

Secondo il ricorrente il giudice del merito avrebbe errato perchè ha ritenuto che il R. non avrebbe dimostrato la capacità di essere in grado di coprire il suo debito con altre posizioni attive correlata ad una effettiva diminuzione del quantitativo del patrimonio aggredibile.

In particolare, il R. ha evidenziato che la Corte territoriale non ha valutato la presenza di altri beni immobili non rientranti nel fondo patrimoniale e le rilevanti partecipazioni sociali le quali sarebbero state idonee ad estinguere la quota parte dei debiti garantiti dalle fideiussioni prestate a favore della Banca Popolare dell’Alto Adige.

6. Il ricorso è inammissibile.

Per ciò che concerne il primo motivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. I ricorrenti criticano la sentenza impugnata evocando nel primo motivo un precedente del 1994, senza considerare la successiva evoluzione giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.

L’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Cass. 11755/2018; Cass. 5619/2016; Cass. n. 5359/2009).

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Innanzitutto lo è perche invoca l’art. 360 c.p.c., n. 5, fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014. In secondo luogo lo è perchè la critica espressa è del tutto generica, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

Infine lo è perchè il ricorrente richiede una rivalutazione di merito quanto alla sussistenza dei presupposti per la sussunzione della fattispecie entro la previsione dell’art. 2901 c.c.: rivalutazione che, com’è noto, è radicalmente preclusa in sede di legittimità.

6.1. Del resto, i fatti di cui si lamenta la pretermissione sono invece stati presi in considerazione, ma sono stati valutati in senso opposto a quello auspicato e comunque la premessa in diritto della qui gravata sentenza (sulla sufficienza, ai fini della fondatezza della dispiegata revocatoria, della maggiore difficoltà di liquidazione) regge da sola anche ad ogni critica sulla sufficienza del residuo patrimonio immobiliare.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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