Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6117 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati FUSCO GAETANO, ABBONDANTE NICOLA, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, (ex
Salute), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3449/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’8/10/07, depositata il 09/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO
VITTORIO.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 23 dicembre 2008 C.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 9 novembre 2007 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Ministero della Sanita’ sul presupposto di avere contratto il virus dell’epatite C a seguito delle emotrasfusioni effettuate periodicamente poiche’ affetto da talassemia.
Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
2 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e per la non corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2043 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., L. n. 592 del 1967, artt. 1 e 21, D.P.R. n. 1256 del 1971, artt. 2, 3, 103, 112; alla L. n. 519 del 1973, alla L. n. 833 del 1978, art. 6, lett. b, c, d, L. n. 443 del 1987, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Le due questioni risultano connesse e, dunque, si prestano a trattazione congiunta.
Le questioni agitate hanno trovato recente soluzione da parte delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che (Cass. S.U. n. 576 e n. 582 del 2008), in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensi’ un unico evento lesivo, cioe’ la lesione dell’integrita’ fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che gia’ a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilita’ del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo e che (Cass. S.U. n. 582 e n. 584 del 2008), in tema di responsabilita’ extracontrattuale per danno causato da attivita’ pericolosa da emostrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione e il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneita’ di tale condotta a provocarla, puo’ essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.), allorche’ la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilita’ del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioe’ per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
3.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
4.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio’ essere accolto essendo manifestamente fondato; che il giudice di rinvio, che si indica nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, provvedere a nuova valutazione delle risultanze processuali alla stregua dei principi indicati e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010