Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6117 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19900/2014 R.G. proposto da:

G.G.S., P.G. e P.L., tutti

eredi di P.E., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale redatta in calce al ricorso, dall’avv. Alfredo Tosca del

Foro di Milano (pec: (OMISSIS)) e dall’avv. Giovanni Galoppi del

Foro di Roma (pec: (OMISSIS));

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 334/36/14 pronunciata il 2.12.2013 e depositata il

22.1.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020

dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per

l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dei ricorrenti, in persona dell’avvocato Barbara

Corsi per delega dell’avv. Giovanni Galoppi, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udito il difensore della controricorrente, in persona dell’avvocato

dello Stato Mattia Cherubini, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.E. impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate – con accertamento eseguito in forma sintetica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in applicazione del c.d. “redditometro” – gli aveva contestato maggiori redditi imponibili, determinando una maggiore imposta IRPEF di 51.360,00 Euro per l’anno 2005, di 40.922,00 Euro per il 2006 e di 31.107,00 Euro per il 2007, oltre sanzioni. In particolare l’ufficio aveva accertato che il contribuente, negli anni anzidetti, risultava essere stato socio di maggioranza, nella misura del 99% del capitale sociale, nonchè amministratore delle società Italstile S.r.l. e Giardini Residenziali Mozambano S.r.l.; che erano emersi a suo carico elementi indicativi della capacità contributiva di cui alla tabella allegata al D.M. 10 settembre 2002; che il contribuente, in qualità di socio di riferimento delle due società sopra citate, avesse usufruito di beni di proprietà delle stesse, sui quali erano stati applicati i coefficienti di ricalcolo del reddito presunto e che lo stesso avesse utilizzato un immobile sito in Milano (in forza di un contratto di affitto registrato) ed un immobile sito in Olbia, entrambi di proprietà della società “Giardini S.r.l. Risultava altresì l’utilizzo di un’imbarcazione di proprietà della “Italstile S.r.l.” nonchè di autoveicoli e motoveicoli di proprietà della stessa società (operante nel settore di commercio di automezzi di lusso). Inoltre il contribuente aveva sostenuto sia spese per incrementi patrimoniali relativi a finanziamenti soci, effettuati a seguito di stipula di due mutui chirografari, sia investimenti in prodotti finanziari in dollari.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 177/34/13 depositata il 20.11.2013, rigettava l’appello interposto dal medesimo nella considerazione che lo stesso, pur utilizzando veicoli sportivi di lusso, quali Bentley Azure, Lamborghini Gallardo, due moto Harley Davidson ed una imbarcazione d’epoca (Betram 38 Tranquilla costruita nell’anno 1971, lunghezza mt. 11,70, stazza lorda tonn. 11,74, potenza fiscale 92 per 2) non avesse in concreto dimostrato che alla disponibilità dei beni mobili ed immobili elencati nell’avviso di accertamento corrispondesse un’effettiva capacità reddituale.

3. Avverso tale sentenza, gli eredi del P., nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4. I ricorrenti hanno depositato una memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che l’ufficio nell’eseguire l’accertamento redditometrico de quo aveva erroneamente considerato l’utilizzo per il periodo di tre mesi dell’imbarcazione utilizzata dal contribuente in modo da arrivare così ad applicare, falsando la realtà, il punto 2.4 delle tabelle allegate ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.05.2005 (per l’anno 2005) e del 14.02.2007 (per gli anni 2006 e 2007). Sui residui punti dell’accertamento i ricorrenti prestavano acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi semplicemente ad aggiungere, ad abundantiam, che, per procedere all’accertamento sintetico/induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 era necessario che il reddito dichiarato non risultasse congruo per due o più periodi d’imposta.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Invero, “con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. Sez. V, 22/03/2017, n. 7324).

4. Nel caso di specie, i ricorrenti, deducendo la violazione normativa delle disposizioni sul cd. redditometro, sia pure al fine limitato di superare la contestazione relativa all’utilizzo dell’imbarcazione, tentano di reintrodurre surrettiziamente motivi di merito relativi alle valutazioni operate dalla C.T.R. in ordine alle giustificazioni fornite già nella fase di merito.

5. Va tuttavia osservato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27811; Cass. Sez. 6, 10/08/2016 n. 16912), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente – posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori – l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

6. Nel caso in esame, il punto 2.4 del D.M. 10 settembre 1992 nella presunzione che la durata normale delle locazioni delle imbarcazioni da diporto non superi i tre mesi – fissa un coefficiente presuntivo di reddito per detto breve periodo; l’applicazione più favorevole di un diverso coefficiente presuntivo di reddito – calcolato su base annuale – è stata correttamente disattesa dall’ufficio in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione anzidetta. Nè i ricorrenti possono giovarsi, a tal fine, delle fatture emesse in favore del P. dalla Italstile s.r.l., società di cui lo stesso contribuente rivestiva la qualifica di socio al 99% e di amministratore della medesima, atteso che le stesse, specificamente contestate dalla controparte, anche per la loro estrema genericità, non consentono di ritenere provata l’asserita diversa utilizzazione dell’imbarcazione.

7. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in 7.300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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