Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6117 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27409-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 445/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente pubblico economico subentrato a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Sud S.p.A., ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione del tribunale di Vibo Valentia, ha ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito recato da una cartella esattoriale emessa nei confronti del sig. R.F. per sanzioni irrogate a suo carico dall’Ufficio Territoriale per il Governo – Prefettura di Vibo Valentia.

La corte ha motivato la propria decisione sul rilievo che tra la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 2.12.2005, e l’intimazione di pagamento, comunicata con raccomandata del 16.06.2013, erano trascorsi più di cinque anni; con conseguente prescrizione del credito recato dalla cartella L. n. 689 del 1981 ex art. 28. In proposito, nell’impugnata sentenza si argomenta che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, non anche l’effetto della “conversione” del termine di prescrizione quinquennale L. n. 689 del 1981 ex art. 28, nel termine decennale ordinario di cui all’art. 2953 c.c..

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19 e 20, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19,49,77 e 86 e infine della L. n. 689 del 1981, art. 28.

Secondo la ricorrente la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute in conseguenza di separate ragioni creditorie, le quali, a seguito della creazione del ruolo, verrebbero inglobate in un unico credito, nell’ambito del quale non sarebbe più possibile scorporare le voci originarie. Allo stesso modo, il rapporto tra l’ente creditore e il soggetto debitore subirebbe una novazione soggettiva, subentrando l’Ente della riscossione quale soggetto avente diritto all’esecuzione del credito.

A partire dalla notifica della cartella, dunque, non dovrebbe più farsi riferimento ai termini prescrizionali previsti per ciascuno dei crediti portati a ruolo, bensì alla prescrizione ordinaria decennale per l’unico credito pecuniario in cui sono confluite le singole voci e, a seguito del consolidamento per mancata opposizione, si verificherebbe una novazione duplice: sul piano soggettivo, perchè all’ente creditore si sostituisce l’Agente della Riscossione; sul piano oggettivo, perchè quest’ultimo non esercita in via di surroga l’originario diritto di credito dell’ente impositore ma un diritto proprio di agire in executivis.

L’intimato, sig. R.F., non ha espletato alcuna attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 13 dicembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

L’unico motivo del ricorso va disatteso.

La Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397/16, hanno affermato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

La difesa dell’Agenzia non ignora tale precedente (seguito, tra la altre, da Cass. 31817/18), ma sostiene che la sua portata è limitata all’affermazione che, in caso di sopravvenuta inoppugnabilità della cartella, non opera la conversione ex art. 2953 c.c. del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, nel termine ordinario decennale. Per contro, secondo la ricorrente, la sopravvenuta inoppugnabilità della cartella determina la trasformazione del termine di prescrizione dei crediti ivi confluiti da quello breve (eventualmente) previsto dalle rispettive discipline di settore in quello ordinario decennale non per effetto della disposizione dettata dall’art. 2953 c.c., bensì per effetto della novazione oggettiva e soggettiva conseguente all’iscrizione dei crediti a ruolo.

Anche tale assunto, peraltro, è stato espressamente disatteso da questa Corte con le sentenze nn. 31352/18 e 11335/19 – dettate con riferimento ai crediti previdenziali ma espressive di un principio di carattere generale – che hanno chiarito, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, che il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione (nella specie, la prescrizione quinquennale ex L. n. 689 del 1981, art. 28), invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno dall’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009).

Il ricorso va quindi rigettato per manifesta infondatezza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA