Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6116 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4800-2019 proposto da:

T.L., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

T.N.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 22159/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza definitiva n. 5978 del 29 ottobre 2015, dopo avere preso atto che con la precedente sentenza non definitiva n. 6547 del 27 ottobre 2014, si era escluso dal novero dei beni ancora da dividere quelli già assegnati ai condividenti con la scrittura privata del 4 luglio 1979, procedeva allo scioglimento dei beni ancora indivisi tra gli attori, T.L. e B.D., tra loro coniugati in regime di comunione legale, ed il convenuto T.N., in conformità del primo progetto di divisione redatto dal CTU nominato in grado di appello, compensando integralmente le spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza definitiva di appello ha proposto ricorso T.N. sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Questa Corte con ordinanza n. 22159/2018 ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17).

Ed, infatti la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 29.10.2015, e quindi al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2007), occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2016 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 30.11.2016, tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale.

Al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 12.12.2016 (data di inoltro dell’atto all’ufficio postale avendo il ricorrente provveduto alla notifica diretta a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione (in termini analoghi, circa la rilevanza della sopravvenuta modifica della durata del periodo si sospensione feriale a seguito della previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modifiche dalla L. n. 162 del 2014, Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).

Quanto alle spese di lite ha ritenuto di fare applicazione del principio di soccombenza, liquidandole nell’importo di Euro 3.700,00 in favore del solo controricorrente B.D., assumendo che non si dovesse disporre nulla quanto all’intimata T.L., che non aveva svolto attività difensiva.

Per la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto in tale provvedimento hanno proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. T.L. e B.D., evidenziando in particolare che in realtà la T. aveva a sua volta svolto attività difensiva in sede di legittimità, dovendosi quindi liquidare le spese anche in suo favore.

Il ricorso è fondato.

La lettura dell’ordinanza di cui si chiede la correzione denota che effettivamente nella narrazione dei fatti di causa si era data contezza del fatto che tutti gli intimati avessero proposto controricorso, come peraltro comprovato anche dalla verifica degli atti di causa, sicchè deve reputarsi che sia frutto di un mero errore materiale il riferimento alla qualità di parte meramente intimata per l’odierna ricorrente. Va pertanto disposta la correzione dell’ordinanza sopra indicata, dovendosi per l’effetto disporre la condanna di T.N. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità anche in favore della controricorrente T.L. e nel medesimo importo liquidato in favore dell’altro controricorrente, pari ad Euro 3.700, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge

Nulla a disporre quanto alle spese del presente procedimento di correzione, esulando dallo stesso la possibilità di individuazione di una parte soccombente (Cass. n. 23578/2016).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 22159 del 12/9/2018 nel senso che T.N. è condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità anche nei confronti della controricorrente T.L., liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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