Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6115 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10601/2009 proposto da:

AUTOMEGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato GIOVE Stefano, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

D.R., in proprio e in nome e per conto di

DO.RE. che rappresenta in virtù di procura generale

della sorella Do.Re., giusta procura del Consolato

d’Italia in Atene dell’1/10/1996, repertorio 246 atti notarili,

entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA

2, presso lo studio dell’avvocato CANTONI Giovanna, che le

rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce al

controricorso per revocazione;

– controricorrenti –

e contro

P.G. nella qualità di Curatore del Fallimento della

Società ECP r.l., FALLIMENTO S.E.C.P. SRL, CANCELLERIA CENTRALE

CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7482/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, del 6/12/07, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 20 marzo 2008 n. 7482 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Automega s.r.l. nei confronti della Secp Edil Cementi Palificazioni nonchè di D.R. e di Do.Re. contro la sentenza della Corte di appello di Roma 16 febbraio – 18 marzo 2004.

Per la revocazione della sentenza di questa Corte ha proposto ricorso la Automega s.r.l. con atto 22 aprile 2009 e date successive.

Resistono unicamente D.R. e D. R..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il proposto ricorso pare inammissibile.

In conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte – si osserva, infatti, che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di Cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto decreto legislativo), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta “con ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e segg.”.

Deriva da quanto precede, pertanto, che la formulazione del motivo deve, pertanto, concludersi con l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., senza che sia sufficiente che detto fatto possa dedursi dalla esposizione dei motivi del ricorso (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 26 febbraio 2008 nn. 5076 e 5075; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).

Pacifico quanto sopra – certo che nella specie la ricorrente ha totalmente omesso la specificazione della chiara indicazione del fatto che a suo avviso ha costituito l’errore di fatto compiuto da questa Corte nella propria sentenza n. 7482 del 2008 – è evidente la inammissibilità del ricorso.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione che liquida in Euro 200,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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