Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6115 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32804-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il provvedimento n. 3029/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 3029/8/2018, depositata il 4.4.2018, la CTR della Campania accoglieva l’appello di Safin s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate su controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento di una imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Caserta, sul presupposto che per la registrazione di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva si applica l’imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

Safin s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il primo e il secondo motivo l’ufficio deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa e rilevato la apparenza della motivazione della sentenza.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

La CTR ha motivato la propria decisione affermando che per la registrazione di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva si applica l’imposta di registro in misura fissa e che, nella specie, si trattava di un finanziamento, sub specie di cessione crediti, soggetti ad Iva. Conseguentemente non avrebbe dovuto annullare integralmente l’avviso, atteso che l’imposta di registro in misura fissa era comunque dovuta.

L’Ufficio ha censurato tale statuizione evidenziando che la motivazione della sentenza era contraddittoria ed apparente giacchè mentre in parte motiva aveva affermato con chiarezza che era dovuta la tassa di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo, nel dispositivo aveva annullato totalmente l’atto impositivo, atteso che, peraltro lo stesso ufficio aveva precisato che non era stata mai richiesta una imposta proporzionale ma l’imposta di registro in misura fissa sia sul decreto ingiuntivo, sia sull’atto enunciato.

Nel ricorso introduttivo, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, la contribuente ha ammesso che “alla fattispecie andava applicata la tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari secondo la disposizione vigente ad Euro168,00”.

La CTR non ha nemmeno valutato che la stessa contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986 e più precisamente in base al TUIR, art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’equivoco riferimento alla tassazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo e la non univoca giurisprudenza di merito sul punto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna Safin s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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