Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6114 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10457/2009 proposto da:

UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. (già MCC, già Mediocredito

Centrale S.p.A.) Società con unico azionista Unicredit S.p.A.,

appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, in persona del Vice

Responsabile del Servizio Legale e Affari Societari, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato

GASPERINI ZACCO Uberto, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

CARTIERA ITALIANA S.R.L. con socio unico (già Cartiera Italiana

SpA), in persona del socio ed Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso

lo studio dell’avvocato SEPE Vincenzo Maria Giovanni, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, del 30/10/08, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Gasperini Zacco Uberto, che si

riporta ai motivi di ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Barretta Alessandro (per

delega dell’Avvocato Sepe Vincenzo Maria Giovani), che si riporta ai

motivi del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE, che concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 13 gennaio 2009 n. 465 questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Cartiera Italiana s.p.a. nei confronti della MCC Spa (già mediocredito Centrale s.p.a.) contro la sentenza della Corte di appello di Roma 9 luglio – 21 ottobre 2004, e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione ha rinviato gli atti alla stessa Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Per la revocazione della sentenza di questa Corte ha proposto ricorso la Unicredit MedioCredito Centrale s.p.a. con atto 27 aprile 2009 e date successive, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Cartiera Italiana s.r.l..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla, disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il proposto ricorso pare inammissibile.

In conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte – si osserva, infatti, che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto decreto legislativo), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis c.p.c., là dove dispone che la revocazione è chiesta “con ricorso ai sensi dall’art. 365 c.p.c., e segg.”.

Deriva da quanto precede, pertanto, che la formulazione del motivo deve, pertanto, concludersi con l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., senza che sia sufficiente che detto fatto possa dedursi dalla esposizione dei motivi del ricorso (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 26 febbraio 2008 nn. 5076 e 5075; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).

Pacifico quanto sopra – certo che nella specie la ricorrente ha totalmente omesso la specificazione della chiara indicazione del fatto che a suo avviso ha costituito l’errore di fatto compiuto da questa Corte nella propria sentenza n. 7842 del 2008 – è evidente la inammissibilità del ricorso.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Nè – al riguardo – pare pertinente, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia (e alla affermazione, da un lato, della ammissibilità del ricorso, dall’altro, della fondatezza delle considerazioni in esso svolte) l’errore materiale presente nella Relazione là ove identifica la sentenza oggetto di ricorso per revocazione come la n. 7482 del 2008, anzichè come quale è in realtà la n. 465 del 2009.

E’ sufficiente, al riguardo, considerare, infatti:

– da un lato, che l’errore materiale era agevolmente percepibile in base a una pur affrettata lettura della Relazione (nella quale non solo è puntualmente indicato il numero di R.G. della presente controversia e non di altra ma si da, altresì – espressamente – nella parte iniziale, atto che “con sentenza 13 gennaio 2009 n. 265 questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Cartiera Italiana s.p.a. …” e che per la revocazione di tale sentenza “ha proposto ricorso la Unicredit Mediocredito Centrale s.p.a. …”);

– dall’altro, che i motivi di inammissibilità evidenziati (omessa indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore …) nella relazione stessa caratterizzano – senza ombra di dubbio – proprio il ricorso ora in esame.

Da ultimo – infine – è agevole osservare che quella fatta dalla Relazione criticata nella memoria lungi dall’integrare una surrettizia interpretazione analogica dell’art. 366 bis bis c.p.c., è conforme a una interpretazione del ricordato art. 366 bis c.p.c., assolutamente costante da parte di questa Corte (in base alla quale perchè il motivo di ricorso per cassazione possa dirsi conforme al modelli delineato a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., non è sufficiente la autosufficienza del ricorso – voluta dall’art. 366 c.p.c. – ma è necessario in caso di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione un quid pluris (costituito, appunto, dalla chiara indicazione del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore).

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione che liquida in Euro 200,00 per spese, Euro 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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