Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6114 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15038-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIUILO, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata l’1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/1/2017 dal Consigliere Dott. CATIRINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari riformava in parte la decisione del Tribunale di Sassari che aveva accolto la domanda proposta da M.P. intesa al riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche condannando l’I.N.P.S. alla riliquidazione della pensione con decorrenza della data della domanda amministrativa. l giudici del gravame, per quello che ancora rileva in questa sede, rigettavano l’eccezione di improponibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’I.N.P.S. ritenendo che l’esperimento del procedimento amministrativo costituisse una delle condizioni dell’azione giudiziaria volta ad ottenere benefici e prestazioni previdenziali la quale ben poteva essere integrata in corso di giudizio come espressamente previsto dall’art. 443 c.p.c. e rilevando che, nel caso in esame, la domanda amministrativa all’I.N.P.S. era stata proposta, in corso di causa e, dunque, il ricorso era procedibile. Evidenziavano, inoltre, che gli effetti della rivalutazione della pensione non potevano che decorrere dalla data della domanda amministrativa non sussistendo alcun obbligo per l’I.N.P.S. “..di procedere al riconoscimento di diritti del pensionato rispetto ai quali non sia stata presentata alcuna specifica domanda”.

– per la cassazione della decisione propone ricorso l’I.N.P.S. sulla base di un unico, articolato motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c., censurando la decisione per avere ritenuto proponibile la domanda giudiziale pur in assenza di preventiva istanza amministrativa inoltrata ad esso istituto previdenziale.

M.P. è rimasto intimato.

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso è manifestamente fondato (si vedano, in termini, le recenti Cass. 17/12/2014, n. 26634; Cass. 26/05/2016, nn. 10957 e 10956; Cass. 21 settembre 2015, n. 18520);

– il giudice di appello ha ritenuto sufficiente a superare l’eccezione di improponibilità l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa (27/6/2014) in epoca successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (28/7/2011);

– con riferimento alla data della domanda amministrativa la Corte territoriale ha quindi verificato la ammissibilità del ricorso giudiziale sotto il profilo) del mancato decorso del termine di decadenza di tre anni e trecento giorni di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, artt. 46 e 47;

– la decisione è errata perchè muove dall’assunto – privo di fondamento normativo – che non sia necessaria la previa presentazione dell’istanza amministrativa all’I.N.P.S.;

– in realtà la necessità di tale domanda è stata più volte affermata da questa Corte in plurime decisioni nelle quali è stato affrontato il parallelo problema dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4(convertito nella L. n. 438 del 1992 – cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. 30 maggio 2012, n. 8650; id. Cass. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. 4 marzo 2014, un. 5008 e 5009; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4484 -);

– è stato, così, affermato il principio che la suddetta decadenza dall’azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

– si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poichè ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando) sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. 1 stato, al riguardo, così precisato: “E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. 1 del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia”;

– a tale orientamento non può validamente opporsi che la L. n. 257 del 1992 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all’I.N.A.I.L., il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito nella L. n. 326 del 2003;

– esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 che pone l’onere di presentare la domanda amministrativa e la necessità di lasciare all’amministrazione lo spatium deliberandi di 120 giorni;

– in conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento) è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto fatti la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -);

– la domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è sempre affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa Legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad tausam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto – consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L.;

– la mancanza di preventiva domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732);

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va accolto con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di improponibilità dell’originario ricorso;

– le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui condiviso in epoca successiva alla presentazione del ricorso di primo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’improponibilità dell’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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