Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6113 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34366-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MARADEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4201/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.C., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso, in considerazione dell’attività di gruppi terroristici presenti all’interno del proprio paese;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento O.C. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che l’ha rigettato con ordinanza in data 21/8/2018;

tale ordinanza, appellata da O.C., è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 4/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver evidenziato la limitazione dell’impugnazione proposta dal richiedente alla sola invocazione della protezione umanitaria, ha in ogni caso evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità del racconto di vita del richiedente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da O.C. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale condotto in modo erroneo l’esame delle prove allegate, travisando integralmente il contenuto degli elementi istruttori acquisiti, sia sotto il profilo della credibilità del ricorrente sia in relazione alla verifica delle effettive criticità del proprio paese di origine;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il riconoscimento dello status di rifugiato invocato dall’odierno istante;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la corte territoriale disatteso l’istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in generale, per aver disconosciuto il diritto di asilo del ricorrente sulla base del principio del non respingimento comprensivo del rilascio di un permesso per ragioni umanitarie, nella specie erroneamente negato;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, con riguardo all’invocato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria relativa alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) assuma valore decisivo la circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente (valutazione – occorre sottolineare -non adeguatamente contestata in questa sede), ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente, ferma, altresì, l’improprietà e l’assoluta inidoneità critica delle censure avanzate dal ricorrente con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria relativa all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. C varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

venendo, infine, all’esame delle censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato – nella parte in cui ha disatteso l’istanza di riconoscimento della cosiddetta protezione umanitaria – osserva preliminarmente il Collegio come, attraverso le censure in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo di argomentazione e considerazioni di mero rilievo teorico, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione diretta al riconoscimento della forma di protezione specificamente rivendicata;

ciò posto, l’irriducibile genericità di dette censure impedisce di cogliere lo spessore effettivo dei rispettivi contenuti critici, con la conseguente inevitabile qualificazione di inammissibilità;

sulla base delle argomentazioni che precedono, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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