Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6113 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27523-2018 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO GIANELLI;
– ricorrente –
contro
IL COR SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1181/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA
ROSARIA MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1181/2/2017, depositata il 20.3.2018 non notificata, la CTR della Lombardia – ha accolto l’appello proposto da Il Cor s.r.l. nei confronti della Regione Lombardia per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su avvisi di accertamento per tasse automobilistiche pretese per l’anno di imposta 2012 per veicoli di proprietà della società, dati in leasing a terzi, sul presupposto della carenza di legittimazione passiva della società alla imposizione del tributo.
Avverso la pronuncia della CTR la Regione Lombardia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato non ha spiegato difese.
Successivamente la ricorrente, in data 26.11.2019, ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per essere venuto meno l’interesse allo stesso (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n. 3876).
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020