Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6112 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2018, (ud. 14/06/2017, dep.14/03/2018),  n. 6112

Fatto

La FERROEDIL di L.B. (in alcuni atti talvolta, per evidente lapsus, indicato come B.L., v. intestazione sentenza impugnata e intestazione ricorso) & C. s.n.c. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, la Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s., debitrice esecutata, e V.R., terzo pignorato, al fine di sentir accertare l’esistenza e l’entità del credito della predetta s.a.s. nei confronti della V..

Quest’ultima si costituì deducendo di aver comunicato all’avv. Cristina Cruciani di non dovere alcuna somma alla Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s., avendo alla stessa pagato l’intero importo dei lavori, tra l’altro mal eseguiti.

La Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s. rimase contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 39/2013, accertò che, al momento del pignoramento, il debito della V. nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s. ammontava ad Euro 83.400,00, in virtù di un contratto di appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato, e condannò i convenuti in solido alle spese di lite.

La V. propose appello avverso detta sentenza, chiedendo che venisse dichiarato insussistente detto debito, avendo provveduto ad estinguerlo mediante pagamento, e sostenne, in particolare, che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta.

Si costituì in quel grado del giudizio soltanto la FERROEDIL di L.B. & C. s.n.c. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Perugia dichiarò la contumacia della Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s., rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante a pagare alla FERROEDIL di L.B. & C. s.n.c. le spese processuali di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale V.R. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

FERROEDIL di L.B. & C. s.n.c. ha resistito con controricorso. L’intimata Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 138,139,140 – 143 c.p.c. – 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8,artt. 160,164,165 e 166 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 62 e ss., art. 291 c.p.c., art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria”.

In particolare la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s. affermando che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2.

Assume la ricorrente che, invece, la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe nulla o inesistente, in quanto l’attrice avrebbe effettuato un primo tentativo di notifica di tale atto in data 2 novembre 2009 a mezzo del servizio postale, evidenziando che, “messo l’avviso in cassetta”, al deposito del plico presso l’Ufficio e all’invio di raccomandata a.r., non era seguita la certificazione dell’avvenuta consegna del plico al soggetto legittimato e che, successivamente, in data 19 gennaio 2010, l’attrice aveva effettuato una rinotifica dell’atto in parola, sempre a mezzo del servizio postale e nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s., per compiuta giacenza.

Tale notifica, ad avviso della ricorrente, sarebbe inesistente e/o nulla ed improduttiva di effetti non potendo ritenersi effettuata nei confronti della società destinataria, non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante e non risultando nel resto dell’atto “l’indicazione del soggetto a ciò preposto”, con violazione di quanto disposto dall’art. 145 c.p.c. e conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di contumacia della Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s..

1.1. Il motivo è fondato, con riferimento alle censure veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risultando la notifica dell’atto introduttivo del giudizio validamente effettuata nei confronti di Salerno Immobiliare di C.A. & C. s.a.s., litisconsorte necessaria (Cass. 9/01/2007, n. 217), non costituitasi in entrambi i gradi del giudizio di merito, alla luce del principio che questa Corte ha già affermato e che va ribadito in questa sede e secondo cui è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata) (Cass., ord., 13/09/2011, n. 18762). Questa Corte ha pure precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232).

Si evidenzia che, pur essendo richiamato, nella rubrica del mezzo all’esame, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’illustrazione dello stesso non si fa alcun riferimento a vizi motivazionali.

2. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame degli ulteriori due motivi, rubricati, rispettivamente, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1453 e ss., 1655 e ss. c.c., artt. 1175 ss. c.c., art. 1137 e ss. c.c.artt. 2687 e ss. c.c., art. 115-117 c.p.c.artt. 214-215, artt. 543 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria” e “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e ss., 1453 e ss. c.c., 1655 e ss. c.c., artt. 1175 e ss. c.c., artt. 1137 e ss. c.c., artt. 2967 e ss. c.c., artt. 115-116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria”.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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