Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6112 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34363-2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1467/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.J., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni per ragioni di carattere ereditario, nonchè di essere ucciso a causa del rifiuto opposto ad essere affiliato alla setta degli (OMISSIS);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.J. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che l’ha rigettato con ordinanza in data 23/3/2017;

tale ordinanza, appellata da M.J., è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 4/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità del racconto di vita del richiedente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.J. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte d’appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del richiedente, della protezione sussidiaria in relazione a ciascuna delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 invocando “quantomeno” il riconoscimento della protezione umanitaria;

il motivo è infondato;

osserva preliminarmente il Collegio come, rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, con riguardo alla protezione sussidiaria riferita ai casi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) assuma valore dirimente la circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente (valutazione non censurata adeguatamente e specificamente in questa sede), ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta in relazione alle ipotesi specificamente indicate, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

quanto al rivendicato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, alla lett. c) varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

la mera invocazione, contenuta nell’odierno ricorso, del riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di alcuna articolazione argomentativa di natura critica in relazione alle motivazioni sul punto dettato dal giudice a quo, impone di ritenere radicalmente inammissibile il motivo in esame, nella misura in cui debba ritenersi diretto a censurare il mancato riconoscimento, da parte del giudice d’appello, della ridetta protezione;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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