Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6112 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28020-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE POIDOMANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3032/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 % dell’imposta ILOR pagata per gli anni 1990/1991 e 1992 in favore di M.P., residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13-16-dicembre 1990 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Riteneva, in particolare, la CTR che la L. n. 1902 del 2014, art. 1, comma 665, aveva ormai riconosciuto il diritto dei contribuenti che non svolgono attività di impresa al rimborso del 90 % delle somme pagate per Irpef e Ilor nel triennio, a nulla rilevando che la somma fosse stata corrisposta mediante ritenute dal sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la parte contribuente non avrebbe indicato nell’istanza di rimborso il quantum richiesto, nè di avere provato il versamento di quanto chiesto in restituzione.

Orbene, la censura è inammissibile quanto alla seconda parte del motivo censorio, facendo riferimento ad un elemento che inciderebbe sulla fondatezza del diritto al rimborso che la ricorrente non ha documentato di avere prospettato tempestivamente nel corso del giudizio di merito.

La stessa censura è invece infondata con riferimento alla dedotta mancata indicazione del quantum chiesto in rimborso che, come risulta dal ricorso introduttivo, venne espresso nella istanza – v. pag. 1 ricorso introduttivo prodotto in allegato al contro ricorso -.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in quanto la CTR non avrebbe considerato la natura imprenditoriale dell’attività svolta dalla parte contribuente e, conseguentemente, l’assenza del diritto al rimborso sulla base della giurisprudenza Europea, è fondato.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte in pronunzie relative a materia omogenea a quella qui in esame, il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990”, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

Dovendo quindi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte e sopra riportato, è evidente come la CTR non si sia ad essi allineata, avendo riconosciuto per redditi non derivanti da attività di lavoro dipendente, come nemmeno il controricorrente contesta, il rimborso senza compiere le verifiche invece dovute al fine di riconoscere o escludere il reclamato rimborso, in relazione a quanto sopra esposto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. nella L. n. 123 del 2017. Secondo la ricorrente la disposizione appena indicata, nella parte in cui ha introdotto dei limiti al riconoscimento del diritto al rimborso, avrebbe efficacia retroattiva, applicandosi anche ai giudizi in corso.

La censura è infondata.

Ed invero, questa Corte, a partire da Cass. n. 4299/2018, puntualmente ricordata dalla CTR, ha ritenuto che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dall’art. 16-octies cit., comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665, come introdotto dall’art. 16-octies cit., comma 1), lett. b), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il comma 665, al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”.

Orbene, si è già ritenuto che tale ius superveniens non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, fra i quali vi è per l’appunto il contribuente qui in giudizio, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr, appunto, Cass.n. 4299/2018) ed inoltre chiarendo che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso – cfr., da ultimo, Cass. n. 12214/2919 -.

La censura è dunque infondata.

Sulla base di tali considerazioni il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettati il primo ed il terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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