Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14319-2021 proposto da:

D.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA CANNATA, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3867/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 12/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.R., cittadino del Togo, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente era non credibile, per gli elementi contraddittori e poco plausibili della vicenda evidenziati dalla Commissione Territoriale e per le contraddizioni tra quanto dichiarato innanzi alla stessa Commissioni e in sede giudiziale; la certificazione medica si riferiva a problemi psichiatrici del ricorrente in un contesto di conflitto famigliare per motivi ereditari – in ordine al fatto di sentirsi perseguitato dai membri della famiglia – e che l’attestazione dell’associazione (OMISSIS), oltre a recare una data di nascita errata conterrebbe la descrizione dei fatti narrati dal ricorrente alla Commissione Territoriale ritenuta non plausibile dal Tribunale di Napoli, avendo il ricorrente negato di essersi rivolto a tale associazione, ma avendo riferito che era stata la moglie a rivolgersi alla stessa dopo la partenza del ricorrente quando lo zio le aveva chiesto il bestiame; era stato valutato altresì l’articolo di giornale “(OMISSIS)” del 10 agosto 2018 da cui emergerebbe che nel 2014 un giovane di nome D.R. di (OMISSIS) nato il (OMISSIS), nipote del capo del villaggio, aveva compiuto atti di protesta contro la circoncisione femminile e che per questo motivo era stato ingiustamente accusato dalla polizia, mandata da suo zio, di aver causato la morte di due giovani donne e di un poliziotto e che per tale motivo era ricercato dal 20 ottobre 2014 per rispondere di tali reati; il contenuto di tale articolo sarebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dal ricorrente; esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. a) e b), erano da escludere anche i requisiti per la fattispecie ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate e menzionate, e del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché dell’art. 19, commi 1 e 1.1, in considerazione della mancata credibilità del ricorrente, della mancata allegazione di circostanze di particolare vulnerabilità soggettiva e della mancata prova dell’effettivo raggiungimento dell’integrazione in Italia, pur dando atto che il ricorrente aveva depositato la copia della comunicazione Unilav del 2019 relativamente alla denuncia di rapporto domestico a tempo indeterminato, poiché non era stata documentata la durata e la persistenza del rapporto di lavoro, non essendo state depositati né le buste paga, né gli estratti contributivi dell’INPS a comprovare l’effettività del rapporto di lavoro; era irrilevante il fattore di rischio dovuto alla pandemia Covid-19 in considerazione delle fonti sulla situazione in Togo e delle disposizioni fornite dall’OMS.

Avverso il predetto decreto D.R. ricorre per cassazione con tre motivi. Il Ministro dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la valutazione negativa sulla credibilità del ricorrente fondata su parametri diversi da quelli normativi, e per non avere il Tribunale calato la vicenda personale nella situazione generale del Paese.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare il mancato rispetto nel paese di origine dei diritti fondamentali e in particolare del diritto alla salute e alla protezione dall’indigenza.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il Tribunale considerato le condizioni di sicurezza, sociali, politiche, ed economiche del Paese di origine, nonché la violazione dei diritti umani. Al riguardo, il ricorrente si duole che il Tribunale ha omesso di esaminare una prova documentale fondamentale (modello Unilav 2019) rappresentata dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendola insufficiente a provare l’integrazione sociale del ricorrente in Italia.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è del tutto generico, diretto al riesame dei fatti, esprimendo una doglianza non contenente nessi specifici con la fattispecie concreta.

IL terzo motivo- da esaminare prima del secondo per il suo carattere logicamente preliminare- va accolto. Premesso che la doglianza è inammissibile nella parte afferente alla situazione generale del paese di provenienza dell’istante, in quanto generica e non riferita a specifiche condizioni individuali di vulnerabilità del ricorrente, la censura è invece da accogliere nella parte relativa alla dedotta integrazione sociale. Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d’integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell’effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Il secondo motivo, parimenti vertente sui presupposti della protezione umanitaria, è da ritenere assorbito.

Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il secondo, e dichiarando inammissibile il primo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA