Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8711-2009 proposto da:

S.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente del P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.C. ha notificato in data 10 marzo 2009 ricorso per cassazione a Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – sezione Lavoro – n. 1049/2008 pubblicata in data 10 marzo 2008.

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 1 aprile 2009 e depositato in cancelleria il 20 aprile successivo.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Il ricorso non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della Cancelleria della Corte in data 20 aprile 2009, e pertanto va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente S. C. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente S.C. alle spese, in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

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