Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8711-2009 proposto da:
S.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale ad litem a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 10/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente del P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
S.C. ha notificato in data 10 marzo 2009 ricorso per cassazione a Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – sezione Lavoro – n. 1049/2008 pubblicata in data 10 marzo 2008.
Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 1 aprile 2009 e depositato in cancelleria il 20 aprile successivo.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Il ricorso non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della Cancelleria della Corte in data 20 aprile 2009, e pertanto va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente S. C. e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente S.C. alle spese, in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010